Per la Cassazione se l'evento risulta dalla relata di notifica, la decorrenza non coincide con la redazione della stessa ma con la restituzione dell'atto al notificante

di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 25831/2017 del 31 ottobre (qui sotto allegata), la terza sezione civile della Corte di cassazione si è confrontata con un'importante questione processuale: quella relativa alla decorrenza del termine per il deposito del ricorso per la riassunzione di un giudizio, che, per i giudici, va individuata nel momento di effettiva conoscenza dell'evento con effetti interruttivi automatici.

In altre parole, se tale evento risulta dalla relata di notificazione, per la Cassazione non è possibile far decorrere il termine per la riassunzione dalla data in cui la relata è stata redatta. Piuttosto, a tal fine occorre far riferimento alla data, eventualmente successiva, in cui l'ufficiale giudiziario ha restituito al notificante l'atto giudiziario corredato della relata di notifica che attesta l'evento interruttivo.

Incostituzionalità dell'art. 305 c.p.c.

Del resto, già da moltissimi anni l'articolo 305 del codice di procedura civile è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui fa decorrere il termine per la prosecuzione o la riassunzione di un processo non dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza, ma dalla data dell'interruzione (v. Corte cost. n. 139/1967 e n. 159/1971).

Proprio conformandosi a tale giurisprudenza, la Corte di cassazione ha quindi ribadito un orientamento già da tempo consolidato nelle sue aule in forza del quale al momento in cui il provvedimento giudiziale dichiara l'intervenuta interruzione va attribuita una natura meramente ricognitiva e non un'efficacia rilevante ai fini del computo del termine perentorio per la prosecuzione del processo interrotto, che decorre piuttosto dal giorno della conoscenza effettiva del fatto interruttivo.

Corte di cassazione testo sentenza numero 25831/2017
Valeria Zeppilli

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