Con una Circolare, Cassa Forense fornisce le necessarie indicazioni per il cumulo dei contributi previsto dall'ultima legge di bilancio per andare prima in pensione

di Lucia Izzo - Via libera al cumulo gratuito dei contributi per la pensione anche per gli avvocati. Con la Circolare n. 2/2017 (qui sotto allegata) Cassa Forense interviene fornendo le necessarie indicazioni agli iscritti in relazione al c.d. "cumulo" dei periodi assicurativi non coincidenti, previsto dalla scorsa legge di bilancio ed esteso, dal 1 ° gennaio 2017, anche alle Casse professionali (articolo 1, commi 239 e 241, L. 228/2012, come modificato dalla L. 232/2016).


La circolare fa seguito alle determinazioni che l'INPS ha adottato nella sua precedente circolare n. 140 del 12/10/2017 (per approfondimenti: Avvocati: ecco come effettuare il cumulo per andare in pensione prima).


In sostanza, è prevista la possibilità per gli avvocati di cumulare gratuitamente i contributi presenti in Cassa Forense con quelli accreditati nelle gestioni INPS e in altre casse dei liberi professionisti, ai fini del perfezionamento dei requisiti della pensione anticipata e di vecchiaia (ma anche per la pensione d'inabilità e ai superstiti).

Prestazioni in regime di cumulo

Nonostante il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia possa essere richiesto anche qualora l'iscritto abbia maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate, la facoltà può essere esercitata solo se l'avvocato richiedente non sia già titolare di una pensione diretta presso una delle gestioni coinvolte nel cumulo.


Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, si andrebbe a perfezionare in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239.


Se, dunque, l'avvocato cumula contributi di Cassa Forense con quelli INPS, la quota di pensione di competenza della Cassa sarà erogata solo se in possesso di 20 anni di contribuzione complessivi e a decorrere dal compimento dell'età di 68 anni fino al 31/12/2018, 69 anni dal 1/1/2019 al 31/12/2020 e 70 dal 1/1/2021.


La quota di pensione di vecchiaia in cumulo a carico di Cassa Forense decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti previsti oppure, su richiesta dell'interessato, a quello nel quale è stata presentata la domanda, se successiva alla maturazione dei requisiti. La decorrenza della quota di pensione non potrà, in ogni caso, essere anteriore al 1/2/2017.


Fino al perfezionamento dei requisiti, inoltre, il richiedente il cumulo dovrà mantenere l'iscrizione all'Albo e continuare a contribuire con le aliquote ordinarie, come iscritto Cassa, indipendentemente dalla eventuale liquidazione della quota di acconto da parte dell'INPS

Cumulo ai fini della pensione anticipata

Anche per accedere alla pensione anticipata, il cumulo potrà essere richiesto qualora l'iscritto abbia maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate e sempre che non sia già titolare pensione diretta presso una delle gestioni interessata.


Il lavoratore, tra tutte le gestioni previdenziali, dovrà possedere 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne), relativi a periodi non coincidenti (da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi di legge).


In presenza di tali requisiti, la pensione anticipata in regime di cumulo, decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, comunque, non prima del 1 ° febbraio 2017 con riferimento alla quota di pensione di competenza della Cassa Forense. Inoltre, questa tipologia di pensione in cumulo non richiederà la cancellazione dagli Albi professionali Forensi.

Calcolo pensione in regime di cumulo

La quota di trattamento pensionistico a carico di Cassa Forense sarà determinata in rapporto ai periodi di iscrizione e contribuzione maturati: ai fini della misura del trattamento verranno presi in considerazione tutti i periodi di iscrizione e contribuzione accreditati nella singola gestione previdenziale, indipendentemente dallo loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.


Per il calcolo, invece, si farà uso del sistema retributivo per coloro che, tramite il cumulo, raggiungano l'anzianità contributiva complessiva prevista per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia (33 anni nel 2017, 34 anni dal 2019 e 35 anni dal 2021 in poi). Per chi non raggiungerà tali soglie, invece, si procederà al calcolo con il sistema contributivo.


Quanto alla conversione dei periodi di iscrizione ai fini del cumulo per l'INPS si rinvia a quanto previsto dalla circolare dell'Istituto n. 140/2017.

Cassa Forense: domanda di pensione con cumulo

Per l'iter procedurale delle domande di pensione mediante cumulo e il pagamento dei trattamenti pensionistici, la circolare individua apposita convenzione che verrà stipulata con l'INPS, che conserverà la funzione di Ente liquidatore, in analogia a quanto avviene per la totalizzazione.


Tutte le domande di pensione mediante cumulo già pervenute, saranno istruite dagli uffici dell'Ente e trasmesse all'INPS per il seguito di competenza, salvo rinuncia dell'interessato.

Circolare Cassa Forense n. 2/2017

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