Suo, quindi, è l'onere di provare che la pretesa creditizia sia valida

di Valeria Zeppilli - A seguito della depenalizzazione delle violazioni al codice della strada, il giudizio di opposizione ai verbali e alle cartelle notificati per ottenere il pagamento delle predette violazioni è regolato dalle norme del processo civile.

In particolare, per inquadrare correttamente la portata di tale giudizio occorre riferirsi alle norme che regolano il processo di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che l'opponente è solo attore in senso formale, mentre attore in senso sostanziale è l'ente che ha irrogato la sanzione contestata.

Conseguenze sul piano probatorio

A tal proposito, con la sentenza numero 2617/2017 (qui sotto allegata), il Giudice di Pace di Torre Annunziata, nell'accogliere le doglianze di una società che si era opposta alla cartella esattoriale notificatale per il pagamento della sanzione derivante da una violazione del codice della strada, si è soffermata ad analizzare le conseguenze sul piano probatorio del predetto assunto.

Infatti, la differenziazione tra attore formale e attore sostanziale fa sì che grava sulla pubblica amministrazione, e non sull'opponente, l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge richieste perché la sua pretesa creditizia possa reputarsi valida.

La vicenda

Nel caso di specie, la società opponente, rappresentata in giudizio dall'Avv. Roberto Iacovacci, aveva contestato che la cartella esattoriale impugnata non conteneva le violazioni commesse e, soprattutto, richiamava dei verbali di contravvenzione che non le erano mai stati notificati.

Di fronte a tali deduzioni, la PA non era riuscita a provare né di aver regolarmente redatto i verbali, né di averli notificati al ricorrente nei termini previsti a pena di decadenza.

Agli atti erano state prodotte solo delle fotocopie, la cui autenticità era stata contestata dal ricorrente. Trattandosi di copie non conformi, le stesse per il giudice sono quindi state considerate come fotocopie e, in quanto contestate, non è stato possibile considerarle né tantomeno porle a fondamento della decisione della controversia.

La cartella esattoriale, insomma, è stata annullata e le somme in essa riportate sono state dichiarate non dovute.

Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

GdP Torre Annunziata sentenza numero 2617/2017
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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