Ruba gomme e caramelle per 9 euro. Ma a prescindere dal valore della merce rubata, il furto è idoneo a giustificare il recesso in tronco

di Valeria Zeppilli - Anche portare via qualche confezione di gomme e caramelle dal supermercato presso il quale lavora è un comportamento che può comportare il licenziamento del dipendente, a prescindere dall'esiguo valore economico della merce rubata.

La conferma della linea dura aziendale arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 24014/2017 (qui sotto allegata), ha definitivamente ratificato la scelta di un datore di lavoro di mandare a casa un lavoratore "ladro di caramelle".

Gravità della condotta

L'uomo, nel dettaglio, era stato bloccato a fine lavoro dai sistemi antitaccheggio per aver preso, senza pagarle, delle confezioni di dolciumi dal banco del supermercato per un valore economico pari a 9 euro e 80 centesimi.

Per il datore di lavoro non ci sono stati dubbi e subito si è provveduto al licenziamento in tronco del dipendente. Anche per il Tribunale e la Corte d'appello il licenziamento deve considerarsi legittimo e la Cassazione non si discosta da tale posizione.

Il dipendente aveva tentato di far leva sul valore esiguo della merce, ma per i giudici la gravità della condotta è comunque evidente e prescinde da tale aspetto. Ad assumere rilevanza, infatti, sono l'organizzazione del lavoro, che comporta l'esposizione delle merci alla pubblica fede, e la natura delle mansioni affidate al lavoratore, che in passato era stato addirittura addetto alla sicurezza e che, al momento del licenziamento, era addetto al rifornimento degli scaffali.

Ma non solo. Non può essere trascurato neanche il carattere fraudolento della condotta, posta in essere dal dipendente con la convinzione di non essere scoperto, visto che i dispositivi antitaccheggio sulle caramelle non erano visibili ma in realtà erano comunque presenti all'insaputa dei lavoratori.

Il legame di fiducia tra lavoratore e datore di lavoro risulta insomma irrimediabilmente compromesso e il licenziamento, di conseguenza, non può che essere confermato.

Corte di cassazione testo sentenza numero 24014/2017
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: