Per la Cassazione i wallaby rientrano negli elenchi di quelli selvatici e pericolosi ai sensi d.m. del 19/04/1996
di Lucia Izzo - Commette il reato di detenzione di animali pericolosi colui che preleva due esemplari di canguri inserendoli sull'isola di sua proprietà, nonostante il contesto naturale nel quale gli animali vivono in libertà tanto da riprodursi spontaneamente.
Lo ha disposto la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 45748/2017 (qui sotto allegata) che in sede di merito era stato condannato, ex art. 6, commi 1 e 4, L. n. 150/2002, per detenzione di esemplari vivi di mammiferi selvatici pericolosi, in particolare sette esemplari di wallaby (marsupiali australiani).
A nulla valgono le difese dell'imputato che racconta di aver prelevato inizialmente una coppia di animali da uno zoo smantellato e di averli poi condotti sull'isola di sua proprietà dove questi hanno vissuto assolutamente liberi e privi di restrizioni, tanto da essersi riprodotti altrettanto liberamente divenendo ormai parte dell'ecosistema nazionale.
Tanto premesso, la difesa contesta la sentenza impugnata proprio per aver ritenuto sussistente la contestata detenzione, assimilata al concetto di disponibilità del bene, mentre gli animali ormai non sarebbero detenuti da alcuno.
Ancora, l'uomo cerca di difendersi argomentando quanto alla detenzione della prima coppia di animali (avvenuta nel 1991 e, pertanto, configurante un divieto ormai prescritto), e sui concetti di cattività e pericolosità dei "wallabies" interpretati secondo il d.m. 19/04/1996.

Illecito detenere animali selvatici secondo la legge

Per la Cassazione, tuttavia, si tratta di circostanze irrilevanti poiché l'accento va posto sul concetto di animale selvatico, in quanto il capo di imputazione contesta, per l'appunto, l'aver "detenuto illecitamente esemplari vivi di mammiferi di specie selvatica e classificate come pericolose".
Appare, pertanto, irrilevante la sussistenza o meno, nella specie, della condizione di cattività, poichè la detenzione può anche riguardare animali che in cattività non sono, essendo invece essenziale, appunto, la loro natura selvatica.
Secondo la legge, "esemplare di specie selvatica" è quello di origine selvatica oppure l'esemplare animale proveniente, come nella specie, da nascita in cattività limitata alla prima generazione. Non vi è dubbio, chiariscono i giudici, che sussista la permanenza, seppur in ambiente "non controllato", degli wallabies, "pericolosi" per legge secondo gli elenchi normativi del d.m. del 19/04/1996 e che questa non possa essere tale da sottrarre gli stessi all'ambito di applicabilità della normativa.
Neppure, conclude la Cassazione, la mancanza di un costante e continuo controllo degli animali, liberi di muoversi, potrebbe obliterare la circostanza della permanenza dei medesimi in un ambiente comunque circoscritto, in ogni caso riconducibile all'imputato quale proprietario dell'isola e, dunque, ancora una volta, detentore dei medesimi.
Cass., III sez. pen., sent. n. 45748/2017

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