Per la Cassazione, con l'ordinaria diligenza il danneggiato avrebbe potuto evitare il pericolo. Esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. per la caduta nella buca stradale

di Marina Crisafi - Addio risarcimento per chi cade in una buca mentre fa fare una passeggiata notturna al proprio cane. Se si conoscono, infatti, le precarie condizioni della strada è impossibile pretendere dal comune il risarcimento per i danni subiti. È quanto si ricava dall'ordinanza n. 22419/2017 depositata dalla Cassazione in questi giorni (sotto allegata).

La vicenda

La vicenda ha per protagonista una donna che decide di far passeggiare il cane di notte e al buio su una via cittadina che, come a lei noto, versa in precarie condizioni. Inevitabile la caduta, a causa di una buca dovuta al cattivo stato di manutenzione della strada.

La donna, quindi, chiama in causa il comune per ottenere il risarcimento del danno subito, ma la sua domanda viene rigettata in entrambi i gradi di merito. Tribunale e corte d'appello, infatti, osservano che la donna, abitava nei pressi del luogo del sinistro e percorreva ogni giorno quel tratto di strada, ben conoscendone dunque il cattivo stato di manutenzione e le insidie che lo stesso presentava, "sicché era stata una scelta imprudente quella di far passeggiare il cane di notte al buio proprio in quel punto".

Esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c.

Gli Ermellini danno ragione ai giudici. Il ricorso con il quale si censura la violazione dell'art. 2051 c.c. è inammissibile. La decisione, infatti, scrivono dal Palazzaccio, "è conforme all'orientamento di questa corte secondo cui l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo".

Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto, aggiungono, "che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso" (cfr., tra le altre, Cass. n. 23919/2013).
Nel caso di specie, i giudici hanno correttamente accertato che la donna conosceva l'esistenza della buca e in generale le precarie condizioni della strada. Pertanto, "l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto sconsigliare alla ricorrente di uscire di notte, in condizioni di scarsa visibilità, per far passeggiare il cane proprio in quel punto". La sua condotta, quindi, è idonea a interrompere il nesso eziologico fra la condotta attribuibile al comune e il danno patito.

Cassazione, ordinanza n. 22419/2017
Vedi anche:
- Insidie stradali - guida legale
- Insidie stradali - raccolta di articoli e sentenze

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