In vista della scadenza del prossimo 2 ottobre, una Circolare delle Entrate risponde ai quesiti sulla procedura di definizione agevolata delle liti tributarie

di Lucia Izzo - C'è tempo fino al prossimo 2 ottobre per presentare la domanda volta ad aderire alla definizione agevolata delle liti tributarie, prevista dal d.l. n. 50/2017, e contestualmente provvedere al versamento della prima o unica rata; entro la stessa giornata, inoltre, scadono i termini per il pagamento della seconda rata della rottamazione delle cartelle.


Nella recente Circolare n. 23/E (qui sotto allegata), pubblicata il 25 settembre, l'Agenzia delle Entrate ha approfittato della scadenza imminente per offrire ben 21 risposte su altrettanti quesiti sorti in relazione alla procedura di definizione, alla determinazione degli importi, agli atti oggetto delle liti pendenti, alle sanzioni, fino al perfezionamento della definizione.

Rottamazione: la procedura e le liti definibili

La procedura di definizione agevolata consente di definire i contenziosi pendenti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, in ogni stato e grado del giudizio, che non si siano concluse, alla data di presentazione della domanda, con pronuncia definitiva.

È richiesto il pagamento di tutti gli importi richiesti dall'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado, anche tramite pagamento rateale e senza le ulteriori spese legali, e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

Sono escluse dalla definizione, conferma il documento, le controversie nelle quali l'Agenzia delle Entrate non figuri come parte in senso "formale". Oltre a tale presupposto, per la definibilità della controversia occorre anche che la materia del contendere riguardi la legittimità del credito affidato all'agente della riscossione.


Non è definibile la controversia in cui il contribuente contesti un atto dell'agente della riscossione senza chiedere l'annullamento del credito (ad es. qualora contesti solo la legittimità di una misura cautelare adottata dall'agente della riscossione, senza contestare quanto dovuto all'Agenzia delle Entrate).


Possono quindi essere definite in via agevolata le controversie sorte a seguito dell'impugnazione della cartella di pagamento, quando viene chiesto l'annullamento del credito iscritto a ruolo. Inoltre, nelle liti definibili aventi a oggetto atti dell'agente della riscossione, gli importi dovuti vanno determinati con riguardo all'atto presupposto dell'Agenzia delle entrate oggetto di contestazione (ad esempio, ruolo); pertanto, ai fini della definizione non sono dovuti gli importi di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, rimborsi spese).

Determinazione degli importi dovuti

La domanda è correlata al pagamento del dovuto che il contribuente potrà versare in unica soluzione o ratealmente. Dal totale andranno, tuttavia, scomputati gli importi già versati in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la rottamazione delle cartelle, senza distinzioni tra somme versate a titolo di imposta, di sanzioni o di interessi.


Effettuato lo scomputo delle somme versate, l'importo netto dovuto, ossia quello da versare, dovrà essere ripartito tra i vari codici tributo istituiti con la risoluzione n. 108/E del 1° agosto 2017, in proporzione ai diversi importi che compongono l'importo lordo dovuto, ossia le somme complessivamente dovute per la definizione.


Entro il 2 ottobre 2017 dovranno essere versati gli importi dovuti per la definizione, in unica soluzione oppure rateizzati, per un massimo di tre rate, se l'importo netto dovuto supera i 2.000 euro. La prima rata, da versare entro la data summenzionata, dovrà essere pari al 40% dell'importo netto dovuto, mentre le successive, la seconda pari al 40% e la terza al 20% dell'importo dovuto, andranno rispettivamente versate entro il 30 novembre 2017 e il 2 luglio 2018.

Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017. Inoltre, per ciascuna controversia autonoma dovrà essere effettuato un separato versamento (per approfondimenti: Rottamazione liti tributarie: ecco istruzioni e modello).

La definizione si perfezionerà con il pagamento integrale dell'importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il termine e con le modalità indicate. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Sempre entro il prossimo 2 ottobre, sarà necessario pagare la seconda rata in tutti i casi in cui è stata avviata la procedura di rottamazione delle cartelle. Il pagamento potrà essere effettuato presso gli sportelli, anche on line, di banche e Poste s.p.a., ai bancomat abilitati, ai tabaccai e alle ricevitorie del Lotto, utilizzando i dati presenti nel bollettino di pagamento. Se non vengono versati gli importi necessari o viene versato meno del dovuto, si perderà il diritto alla rottamazione.

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 23/E

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