L'inseguimento da parte di un mezzo senza lampeggianti e privo dei colori istituzionali può indurre l'automobilista a scappare

di Valeria Zeppilli - Tra i sistemi per l'accertamento elettronico della velocità, vi è anche il cd. "Provida 2000", che è composto da una piccola telecamera a colori, un monitor, un videoregistratore, una stampante, un telecomando e l'unità centrale di controllo da montare all'interno dell'auto utilizzata dagli accertatori come base d'appoggio.

Per poter essere legittimamente utilizzato, tuttavia, il predetto sistema deve essere montato su un veicolo delle forze dell'ordine che sia ben riconoscibile in quanto tale, altrimenti è alto il rischio che il conducente che si veda inseguire dall'auto degli accertatori che hanno rilevato il suo eccesso di velocità non la riconosca in quanto tale e per timore si allontani correndo ancor di più.

Provida 2000: auto non riconoscibile, verbale annullato

Questa riflessione qualche anno fa ha fatto ingresso anche all'interno delle aule di giustizia ed è stata posta dal Giudice di Pace di Latina tra gli elementi alla base dell'annullamento di un verbale per eccesso di velocità disposto con sentenza dell'11 maggio 2015 (qui sotto allegata).

Infatti, il verbale allora contestato dall'automobilista, che peraltro era un avvocato, era derivato da un accertamento tramite "Provida 2000" fatto da un'auto che era priva dei colori e delle insegne delle forze dell'ordine, non aveva lampeggianti e era condotta da personale in "abito simulato e non riconoscibile".

Il conducente dell'auto, inseguito dagli accertatori in borghese, era quindi stato indotto ad aumentare ancor di più la velocità temendo che le persone che lo stavano inseguendo non fossero animate da buone intenzioni.

Peraltro, nel caso di specie l'apparecchiatura utilizzata non era stata sottoposta ai controlli di legge sulla sua funzionalità e sulla sua taratura.

Stato di necessità: niente multa per eccesso di velocità

La sentenza del 2015 risulta rilevante anche per aver ribadito un altro concetto fondamentale: se l'automobilista viaggia a una velocità elevata perché si trova in stato di necessità non va multato.

Nel caso di specie, infatti, la vicenda era anomala sotto un duplice punto di vista: sia per quanto detto sopra, sia per il fatto che il conducente stava accompagnando la donna che viaggiava con lui in pronto soccorso per un'emergenza. La multa, insomma, proprio non la doveva pagare.


Si ringrazia il Dott. Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

GdP Latina testo sentenza 11 maggio 2015
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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