In materia di previdenza la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del solo mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti - in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell'ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati - è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione. E' questo il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 4808 del 7 marzo 2005.
LaPrevidenza.it, 28/09/2005
Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 07.03.2005 n° 4808
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