Col primo dei due motivi, deducendo nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza suddetta per aver omesso, nell'epigrafe e nel dispositivo, l'indicazione di una delle parti, ossia l'Inps, che era stato regolarmente citato dal ricorrente nel ricorso d'appello quale legittimato passivo ai sensi dell'art. 130 D.Lgs. n. 112 del 1998. Secondo il ricorrente tale omissione non sarebbe un semplice errore materiale, in quanto l'Inps non avrebbe in alcun modo partecipato al giudizio, senza che ne fosse dichiarata la contumacia. Col secondo motivo, deducendo vizio di motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver aderito alle conclusioni del ctu ignorando le critiche esposte dal ricorrente, il quale aveva rilevato che tale consulenza si era risolta in una mera ricognizione di certificati e, come quella di primo grado, aveva focalizzato l'attuazione solo sulla deambulazione, trascurando la condizione di non poter compiere gli atti quotidiani senza l'aiuto di un accompagnatore, condizione verosimile in un soggetto sottoposto a terapia chemioterapica.
LaPrevidenza.it, 28/09/2005
Cassazione, Sez. civile, sentenza 27.05.2004 n° 10212
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