di Lucia Izzo - Ha ragione l'utente condannato per non aver pagato al Comune la fornitura idrica per anni: sarebbe dovuta essere l'amministrazione creditrice a produrre le misurazioni del consumo d'acqua e l'acqua consumata in un determinato arco temporale per rispondere alla censura del cittadino sul punto.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 20887/2017 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso del cittadino che aveva proposto domanda di accertamento negativo nei confronti del Comune per la fornitura d'acqua negli anni 1988-1990.
Domanda rigettata sia in primo che in secondo grado, posto che la Corte territoriale aveva ritenuto che la mancata produzione in appello delle richieste di pagamento non consentiva di valutare la fondatezza della domanda.
Il ricorrente, in Cassazione, evidenzia che l'ammontare della pretesa per i consumi d'acqua per ciascuno dei tre anni oggetto di domanda non era mai stata contestata dal Comune, anzi, era stata addirittura confermata ex adverso negli scritti difensivi che sul punto nulla avevano eccepito.
Inoltre, precisa l'utente, l'onere probatorio sarebbe spettato all'amministrazione creditrice in quanto egli aveva evidenziato nella sua domanda che il Comune, non solo, non aveva proceduto alle misurazioni del consumo d'acqua, ma, per un'annualità, neppure aveva indicato l'acqua che sarebbe sta consumata.
Cassazione: senza contestazione del Comune sono acquisiti a giudizio i dati sulla somministrazione dell'acqua
Gli Ermellini, in effetti, precisano che la Corte territoriale ha sbagliato nel ritenere di non poter decidere sulle censure dell'appellante stante la mancata produzione delle richieste di pagamento, in quanto questa non avrebbe consentito di conoscere l'esatto contenuto delle pretesa creditoria.
I giudici d'appello, infatti, non hanno considerato che non sussisteva alcuna contestazione da parte del Comune nelle sue difese circa l'ammontare della richiesta per la somministrazione dell'acqua e gli anni di riferimento. Pertanto tali dati dovevano ritenersi acquisiti in giudizio essendo irrilevante la circostanza che l'Ente non si fosse costituito in appello.
Anzi, soggiunge la Corte, dagli elementi contenuti negli atti difensivi del Comune si poteva desumere semmai l'esistenza dei crediti e non la loro inesistenza, che costituiva appunto l'oggetto del thema decidendum delle azioni proposte dall'utente.
In sostanza, la statuizione sul merito non sarebbe stata affatto preclusa e, pertanto, doveva essere resa.
Se ne occuperà, precisa la Cassazione, il giudice del rinvio, ossia nuovamente la Corte d'Appello, ma in diversa composizione.
Cass., I sez. civ., ord. 20887/2017• Foto: 123rf.com