Il superamento del limite di finanziabilità non comporta solo l'irregolarità del negozio ma la radicale nullità

di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 17352/2017 del 13 luglio (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha ribaltato il suo orientamento in materia di mutuo fondiario concesso per un valore superiore all'80% del valore dei beni ipotecati, sancendo che se la somma concessa eccede il limite di finanziabilità il contratto non è solo irregolare (con sanzioni unicamente amministrative), ma radicalmente nullo.

Nullità totale

La nullità, peraltro, per i giudici non può essere limitata alla somma eccedente l'80% ma investe l'intero mutuo.

La tesi della nullità parziale, infatti, è ostacolata sia dalle "difficoltà pratico-giuridiche di conciliare il frazionamento dell'unico contratto stipulato tra le parti col possibile consolidamento dell'ipoteca per la sola porzione fondiaria" sia la previsione di cui all'articolo 38 TUB, che pone il rispetto del limite dell'80% tra i caratteri costitutivi dell'operazione di credito fondiario (con la conseguenza che il finanziamento che non rispetta i limiti legali fissati dal testo unico non soddisfa il requisito della "fondiarietà").

Del resto, deve considerarsi che il limite massimo finanziabile risponde al fine di tutelare l'interesse dell'economia nazionale, stimolando le banche a concedere credito, e, se si limitassero le conseguenze dei mutui oltre soglia alla sola sanzione amministrativa, la conseguenza sarebbe quella di una "inaccettabile protezione dell'illegalità".

A fronte della nullità del contratto, per la Cassazione l'unico modo per recuperare l'accordo è quello di convertirlo in un contratto diverso ai sensi dell'articolo 1424 del codice civile. Ad esempio, in un semplice mutuo ipotecario.

Corte di cassazione testo sentenza numero 17352/2017
Valeria Zeppilli

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