Per la Cassazione le elargizioni alle minori a carico della pubblica assistenza non fanno venir meno l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento

di Marina Crisafi - "Lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno se gli aventi diritto sono assistiti economicamente da terzi, anche con eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza". Così ha stabilito la Cassazione, con l'ordinanza n. 40541/2017 (depositata ieri e sotto allegata), confermando la condanna nei confronti di un padre accusato di non avere versato alla ex, in favore delle figlie, il contributo fissato dal giudice in sede di separazione.

La vicenda

La fattispecie ha per protagonista un padre di Trento condannato in primo grado per aver reiteratamente omesso di versare quanto stabilito dal tribunale quale contributo per il mantenimento delle figlie minorenni.

L'uomo veniva condannato inoltre al risarcimento del danno nei confronti della ex, parte civile, di circa 4 mila euro.

In appello, la sentenza di prime cure veniva parzialmente riformata e l'uomo adiva la Cassazione dolendosi della mancanza di motivazione sul risarcimento del danno alla parte civile, sostenendo che la stessa avesse già percepito dalla provincia circa 10 mensilità. Per cui, la cifra andava quantomeno detratta dal ristoro stabilito.

La tesi però non fa breccia tra i giudici di piazza Cavour.

L'obbligo del mantenimento i figli non viene meno se ci sono aiuti da terzi

La sesta sezione penale sottolinea infatti come l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori per il genitore non viene certo meno se gli stessi ricevono aiuti economici da terzi, ivi compresa l'assistenza pubblica.

Ne deriva, scrivono, infatti, dichiarando inammissibile il ricorso, "che nella quantificazione del risarcimento del danno conseguente al reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., il giudice penale deve limitarsi a quantificare la misura del danno, mentre la regolazione dei rapporti civilistici fra la parte civile, l'imputato e l'ente pubblico che ha elargito la pubblica assistenza dovrà avvenire in altra sede (extraprocessuale o, in mancanza di un accordo fra le parti, processuale civile)".

Cassazione, ordinanza n. 40541/2017

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