La CTP di Reggio Emilia considera valide solo le notifiche contenenti file in formato p7m

di Lucia Izzo - Non è valida la notifica di un attimo impositivo avvenuta via PEC se il file dell'atto in essa contenuto presenta l'estensione "pdf" in luogo della "p7m": solo quest'ultimo formato, infatti, garantisce l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico e l'identificabilità del suo autore quanto alla firma digitale.

La vicenda

Lo ha stabilito la CTP di Reggio Emilia, con la sentenza n. 204/2017 (qui sotto allegata) depositata lo scorso 31 luglio (presidente Montanari, relatore Nuccini), pronuncia interessante, che affronta per la priva volta la questione sull'estensione del file che contiene l'atto impositivo, soprattutto considerando che oltre alle cartelle nei prossimi mesi anche gli avvisi di accertamento saranno notificati via Posta Elettronica Certificata.

Nel caso esaminato dalla CTP Emiliana, una società si era vista notificare diverse cartelle di pagamento, alcune delle quali via PEC. Tuttavia, il file telematico della cartella di pagamento scelto dall'agente della riscossione era il "pdf".

Notifica via pec non valida se non contiene file p7m

Il Collegio rammenta che la notifica via PEC non è valida se avviene, come nella fattispecie, tramite messaggio di posta elettronica certificata che contenga il file della cartella con questa estensione.


Infatti, non solo l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico, bensì anche, per quanto attiene alla firma digitale, l'identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell'atto è garantita solo attraverso l'estensione del file "p7m".


Ciò in quanto, con la notifica via PEC in formato "pdf", non viene prodotto l'originale della cartella, ma solo una copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale.


Invece, prosegue la Commissione, l'estensione "p7m" del file notificato, che rappresenta la cosiddetta "busta crittografica" contenente al suo interno il documento originale, l'evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica, può attestare la certificazione della firma.


In difetto di detta estensione del file, pertanto, la notificazione via PEC delle cartelle di pagamento viene considerata non valida con annullamento derivato delle cartelle stesse.

CTP Reggio Emilia, n. 204/2017

Foto: 123rf.com
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