Per il Gip di Torino non essendoci contatto fisico si tratterebbe solo di atto osceno non punibile quindi come reato. Il punto della giurisprudenza e le polemiche sul caso

di Lucia Izzo - Non commette violenza sessuale chi fa autoerotismo su una ragazza, ma senza alcun contatto fisico con la vittima. È il principio shock che emerge da quanto stabilito dal Gip di Torino che, con un'ordinanza dei giorni scorsi, ha respinto la richiesta di custodia cautelare per un extracomunitario accusato di molestie nei confronti della donna che viaggiava sul bus.

La vicenda

Il filmato della telecamera di sicurezza inchioda il ragazzo straniero che inizia a masturbarsi mentre la vittima guarda fuori dal finestrino: solo quando il molestatore è già sceso dal mezzo la ragazza si accorge di avere i vestiti macchiati di liquido seminale.

La decisione del Gip: niente misura cautelare

Se per il p.m., Andrea Paladino, andava disposto l'arresto del colpevole di tale gesto, di diverso avviso è il G.i.p. di Torino, Alessandra Cecchelli: nell'ordinanza, infatti, si legge che "nel racconto della donna non sono presenti elementi per confermare che lo sfregamento ipotizzato sia stato effettuato in appoggio alla gamba della donna".

Questa aveva, infatti, dichiarato nella denuncia che aveva avvertito "calore" alla gamba sinistra e solo in seguito aveva realizzato, mentre si dirigeva all'uscita del bus, di avere tracce organiche sui vestiti. Per il G.i.p., tuttavia, si deve ritenere che se vi fosse stato contatto con la gamba della ragazza questa di sicuro "avrebbe avvertito sensazioni ben diverse dal mero calore".

In assenza dunque di certezze sul punto, conclude l'ordinanza, appare difficile qualificare il gesto come violenza sessuale e non piuttosto come mero atto osceno, che non consente l'applicazione delle misura richiesta dal Pubblico Ministero.

Politica schierata contro la decisione ma per i consiglieri del Csm è giuridicamente corretta

L'ordinanza, come c'era da attendersi, ha suscitato profonda eco mediatica e non solo. A schierarsi pro e contro la decisione del Gip vi sono anche politica e magistratura.

Quanto alla prima, a contestare la decisione c'è la presidente della commissione parlamentare contro il femminicidio Francesca Puglisi che ha già annunciato un'interrogazione diretta al ministro Andrea Orlando. Quanto alla seconda, per i due consiglieri laici del Csm, Pierantonio Zanettin e Paola Balducci, come riportato dall'Ansa, la decisione è difficile da mandar giù, ma giuridicamente corretta.

Il ragionamento del magistrato che ha deciso di respingere la richiesta della procura di arrestare l'uomo e di qualificare il suo comportamento come mero atto osceno insomma non fa una piega, giacchè senza un contatto fisico con la vittima non c'è violenza sessuale.

"Provo la stessa indignazione dell'on. Puglisi per il fatto che il colpevole di un atto così riprovevole sia stato scarcerato, ma, stando alla ricostruzione giornalistica, mi pare che la decisione del Gip sia tecnicamente corretta" afferma il consigliere Zanettin.

L'art. 609 bis del codice penale, che punisce la violenza sessuale - prosegue il consigliere - prevede che l'autore debba agire con violenza, minaccia ovvero abuso di autorità. Sembrerebbe invece che, nel caso in esame, la parte offesa neppure si sia accorta della presenza dell'autore del gesto. Per questo "più che contestare la decisione del magistrato andrebbe piuttosto criticata la scelta del legislatore di depenalizzare, con il D.L. 7 e 8 del 15 gennaio 2016 il reato di atti osceni, prevedendo la sola pena pecuniaria".

E' evidente - conclude - "che, con l'ansia di svuotare le carceri, sono stati creati degli spazi di impunità, soprattutto a vantaggio dei disadattati, per i quali una sanzione pecuniaria, seppur di elevato ammontare, si risolve in una classica grida manzoniana".

Dello stesso avviso la consigliera Balducci la quale afferma "so bene che può sembrare strano, ma la giudice ha ragione". A legislazione vigente, continua, "la decisione della gip è corretta, se la ragazza è maggiore di 14 anni".

"Il comportamento dell'uomo è iperdisdicevole- spiega ancora la consigliera - ma non può essere configurato come violenza sessuale; e non è nemmeno reato, perché l'atto osceno in luogo pubblico è stato depenalizzato". Lo scenario cambierebbe, conclude la Balducci, se la vittima fosse minorenne: "in quel caso si tratterebbe di corruzione di minori, punita con la reclusione sino a cinque anni; il che renderebbe possibile l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare".

Atti osceni o violenza sessuale?

La pronuncia, in ogni caso, pone nuovamente l'attenzione sulla distinzione tra il reato di violenza sessuale e quello di atti osceni, dopo che negli anni la Corte di Cassazione si è pronunciata su diversi episodi inserendoli o meno nella cornice giuridica del reato di violenza sessuale.

Eventi come il "succhiotto" sul collo (per approfondimenti: Cassazione: lasciare un succhiotto sul collo è violenza sessuale), una "mano sul sedere" (per approfondimenti: Cassazione: una mano sul sedere è violenza sessuale), la "leccata repentina" sul viso (per approfondimenti: Cassazione: anche la leccata repentina è violenza sessuale) e molti altri, sono costati cari ai molestatori, condannati per violenza sessuale.

La giurisprudenza, in numerose pronunce sul tema, ha ribadito che la condotta vietata dall'art. 609-bis c.p. comprenda non solo ogni forma di congiunzione carnale, bensì qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell'agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" dell'atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria".

Ancora, per la Cassazione (sent. n. 49597/2016), "il fulcro attorno cui ruotano i fattori idonei a realizzare la fattispecie penalmente rilevante di violenza sessuale è costituito dalla violazione della sfera di libera autodeterminazione che l'ordinamento assicura all'individuo nell'ambito della propria intimità sessuale".

Pertanto, "ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in questione è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo del reato al compimento di atti sessuali a suo carico".

Si tratta di orientamenti che pongono al centro della propria valutazione la tutela della persona offesa, della sua volontà e libera autodeterminazione: pertanto, nel concetto di violenza è stato ricondotto qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà individuale del soggetto passivo, così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà

Ancora, la dottrina ha ritenuto atto sessuale "qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, ovvero in un coinvolgimento della corporeità sessuale di quest'ultimo, sia idoneo e finalizzato a porre in pericolo la libera autodeterminazione della sfera sessuale".

Nel caso di specie sembra difficile ritenere che, nonostante l'assenza di un contatto fisico, lo sfregamento masturbatorio con successivo "contatto di materiale seminale" dell'imputato possa essere ignorato, soprattutto laddove l'azione si sia svolta in modo "insidiosamente rapido tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo" (Cass., sent. 7154/2017).


Probabile, dunque, che il caso esaminato dal G.i.p. di Torino possa essere rivalutato e riformato in sede di gravame, poiché una lettura similmente restrittiva rischierebbe di ledere i principi in materia di libera autodeterminazione sessuale, oltre che a porre seriamente a rischio la circolazione sui mezzi pubblici dove simili comportamenti potrebbero di fatto essere reiterati.



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