Ma da oggi inizia l'attuazione a tappe per l'entrata in vigore dell'obbligo di adozione del documento unico di circolazione veicoli e proprietà

di Lucia Izzo - Lo scorso 24 giugno è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il d.lgs. n. 98/2017 (qui sotto allegato) che istituisce il documento unico di circolazione veicoli e proprietà, il quale in sostanza va ad accorpare in un solo atto i dati riguardanti circolazione e proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

Il documento unico di circolazione e proprietà

Come previsto dal decreto, infatti, nella carta di circolazione denominata "documento unico", andranno annotati i dati tecnici e di intestazione del veicolo, quelli validati dal PRA circa la situazione giuridico-patrimoniale del mezzo e quelli riguardanti la cessazione dei veicolo dalla circolazione conseguente alla demolizione dell'auto o del veicolo o alla sua definita esportazione all'estero.


Ancora, andrà annotata la sussistenza di eventuali privilegi o ipoteche, così come provvedimenti amministrativi e giudiziari annotati presso il PRA che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo e provvedimenti di fermo amministrativo.


Per ottenere il rilascio del documento unico l'interessato dovrà presentare istanza all'Ufficio motorizzazione civile o Sportello Telematico dell'automobilista in sede di prima immatricolazione, reimmatricolazione o aggiornamento conseguente al trasferimento di proprietà del veicolo, tutto corredato dalla necessaria documentazione e avvalendosi di un modello unificato.

Le tappe per l'attuazione dell'obbligo

Nonostante la data per l'entrata in vigore del documento unico sia fissata a decorrere dal 1° luglio 2018 (per approfondimenti: Auto: dal 2018 con il documento unico per chi non paga il bollo radiazione sicura) con l'addio definitivo per i nuovi veicoli dei due documenti incorporati in un unico atto, la riforma si attua attraverso un percorso a tappe.


Il decreto legislativo che stabilisce il contenuto del documento unico e la procedura di rilascio entrerà in vigore a partire da oggi 24 luglio 2017, tuttavia gli effetti a partire da tale data implicheranno unicamente che la vigilanza sull'ACI sarà esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attività del PRA, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferme restando le competenze del Ministero della giustizia e dell'autorità giudiziaria previste dalle disposizioni vigenti.


Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (22 settembre) il Ministero delle Infrastrutture saranno tenuti a emanare due decreti attuativi: uno che, sentito l'ACI, definirà forma e contenuto del modello unificato necessario per presentare l'istanza di rilascio del documento unico e un'altro che dovrà fissare le modalità, anche telematiche, per l'annotazione dei dati relativi a proprietà e disponibilità del veicolo, sussistenza di privilegi e ipoteche, provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e disponibilità del veicolo.


Dovranno arrivare entro il 21 dicembre di quest'anno, invece, i d.P.R. destinati a coordinare le novità del d.lgs. 98/2017 con gli altri provvedimenti sui quali avranno impatto, ossia il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada (d.P.R.495/1992) e quello relativo allo Sportello Telematico dell'Automobilista (d.P.R. 358/2000)


Entro il 30 aprile 2018, invece, un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in concerto con Ministeri dell'Economia e della Giustizia, dovrà determinare la tariffa unica da corrispondere per il rilascio e l'aggiornamento del documento unico.


Sarà a partire dal 1° luglio 2018 che si avranno gli effetti più imponenti legati al decreto, ossia le modifiche al Codice della Strada, l'introduzione dell'obbligo del documento unico per chi da quella data acquista un veicolo (mentre resteranno validi i documenti sui mezzi già circolanti, fino all'aggiornamento) e le nuove modalità di radiazione dal PRA, ad esempio per mancato pagamento del bollo auto per tre anni consecutivi.


Eccetto che per la scadenza del 30 aprile 2018, tuttavia, gli altri termini sono ordinatori, pertanto indicativi.

D.lgs. n. 98/2017

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