Ma nei casi di protrazione quindicinale della garanzia, l'assicuratore deve pagare anche se il premio non viene poi versato

di Valeria Zeppilli - Il mancato pagamento tempestivo della rata di polizza assicurativa scaduta non è una dimenticanza preoccupante per l'automobilista, in quanto il nostro ordinamento prevede che la copertura continui ad operare per i 15 giorni successivi alla scadenza, anche in caso di ritardo.

Tuttavia, occorre fare un'opportuna distinzione tra il mancato pagamento del premio o della prima rata di premio e il mancato pagamento dei premi successivi alle scadenze fissate: la proroga dell'operatività della polizza, infatti, vale solo in questo secondo caso.

La norma

L'articolo 1901 del codice civile, del resto, parla chiaro e distingue apertamente le due ipotesi.

Al primo comma, più in particolare, tale norma si occupa del caso in cui il contraente non paghi il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, specificando che in tali ipotesi l'assicurazione resta sospesa sino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente provvede a eseguire il pagamento.

Il secondo comma, invece, si occupa del mancato pagamento dei premi successivi, precisando che, se tale ipotesi di verifica, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello fissato per la scadenza del contratto.

Cass. n. 17207/2017

In argomento, merita di essere menzionata la recentissima sentenza numero 17207/2017 (qui sotto allegata), con la quale la Corte di cassazione ha ribadito l'interpretazione giurisprudenziale del secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile, secondo la quale tale disposizione introdurrebbe, nel sinallagma funzionale del rapporto assicurativo, un duplice obbligo a carico delle parti.

Da un lato c'è l'obbligo gravante sull'assicurato, che è quello di provvedere al pagamento delle rate di premio successive alla prima entro il termine di scadenza, prorogabile sino a 15 giorni, con la precisazione che, a partire dal sedicesimo giorno, la garanzia assicurativa resta sospesa.

Dall'altro lato c'è l'obbligo gravante sull'assicuratore, che è quello di attendere il decorso del termine quindicinale prima di poter considerare l'assicurato in stato di mora e di potersi sentire esonerato dall'onere di pagare l'indennità derivante da un sinistro che si sia verificato nel periodo di mora successivo al quindicesimo giorno.

Protrazione della garanzia e premio non pagato

Da tale ultima affermazione deriva un'importante conseguenza: se il rischio assicurato si verifica dopo che sia scaduto il termine per il pagamento di una rata successiva di premio, ma entro i 15 giorni successivi a tale termine, l'assicuratore deve pagare il danno e deve farlo, come chiarito dalla Cassazione sia nella stessa sentenza numero 17207/2017 sia nella precedente sentenza numero 15801/2009, anche se il premio non venga poi versato. Infatti, la protrazione della garanzia per quindici giorni trova il proprio corrispettivo non nel premio successivo non pagato, ma in quello precedente.

Corte di cassazione testo sentenza numero 17207/2017
Valeria Zeppilli

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