Parere positivo del Consiglio di Stato al decreto del ministero della giustizia che disciplina i corsi per l'accesso alla professione di avvocato

di Marina Crisafi - Via libera ai corsi di formazione obbligatori per accedere alla professione di avvocato. Il Consiglio di Stato infatti ha dato il parere positivo (n. 1540/2017 sotto allegato) al decreto con il quale il ministero della giustizia ha dettato le modalità dei corsi, accogliendo i rilievi mossi nella primavera scorsa (in occasione dell'invio della prima versione) e riscrivendo praticamente il provvedimento.

Stavolta, il testo inviato a metà giugno, è stato accolto positivamente da palazzo Spada, che ha rilasciato parere favorevole al nuovo regolamento che si avvia quindi alla sua approvazione definitiva.

I corsi di formazione obbligatori per l'accesso alla professione forense

I corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato sono stabiliti dall'art. 43 della legge n. 247/2012. La norma prevede che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, "consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge". Si demanda al ministro della giustizia, sentito il Cnf, la relativa disciplina dei corsi con regolamento che sancisca le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione "da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale"; per i contenuti formativi dei corsi stessi; la durata (non inferiore a 160 ore) e le condizioni di frequenza da parte dei praticanti avvocato.

La prima versione del regolamento per i corsi di formazione per avvocati

Il decreto predisposto dal ministro della giustizia concernente il regolamento recante la disciplina dei corsi è stato inviato già lo scorso anno al Consiglio di Stato.

Il testo che aveva ricevuto il placet del Cnf prevedeva l'accesso al numero chiuso ai corsi obbligatori per gli aspiranti avvocati, "secondo criteri di valorizzazione del merito, con riferimento agli studi universitari" nonché con la previsione di verifiche intermedie sulla base di prove scritte, orali o informatiche (es. test a risposta multipla), e esame finale consistente in una vera e propria simulazione dell'esame di Stato.

Prevista anche la corresponsione di una quota di iscrizione destinata alla copertura delle spese di organizzazione, inclusi i compensi ai docenti e al personale amministrativo, con la previsione di una parziale copertura grazie al conferimento di borse di studio in favore dei più meritevoli e dei più bisognosi.

Da palazzo Spada, però, era arrivato un parere interlocutorio (
che rilasciando un parere interlocutorio (n. 1141/2016) contenente diverse obiezioni che ha spinto il ministero a trasmettere direttamente un nuovo schema di regolamento recependo i rilievi formulati dalla sezione e dal nuovo parere di maggio dello stesso Cnf.

Leggi: Avvocati: confermato l'accesso a numero chiuso e a pagamento

Avvocati: corsi semestrali e anche a distanza

Ad essere apprezzati da palazzo Spada, nella nuova stesura del testo del regolamento, sono in particolare, i più "rigorosi requisiti per l'accreditamento dei soggetti legittimati a organizzare i corsi di formazione", nonché i contenuti dei corsi stessi, con l'inserimento, tra l'altro, del richiamo alle tecniche di redazione degli atti giudiziari "in conformità al principio di sinteticità" e al processo telematico. Inoltre, allo scopo di garantire l'omogeneità di preparazione e di giudizio su tutto il territorio nazionale si è previsto che i corsi dovranno essere strutturati tenendo conto di apposite linee guida che saranno fornite dal CNF.

I corsi, inoltre, saranno organizzati sulla base di moduli semestrali, "per garantire la vicinanza temporale tra l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'inizio del corso e le verifiche intermedie e finali e, in questo ambito, si è tenuto conto della necessità di valutare il periodo di pratica già svolto dal tirocinante nel caso di trasferimento presso un altro ordine".

All'articolo 7 dello schema, si è dettata una disciplina della partecipazione ai corsi che assicura ad ogni tirocinante una possibilità di accesso, tenendo conto dell'offerta formativa esistente nel circondario interessato e in quelli limitrofi, anche attraverso accordi tra i Consigli degli Ordini e le Università, nonché attraverso l'introduzione di modalità telematiche di formazione a distanza.

Gli esami finali

Quanto al capitolo verifiche, nel nuovo schema di regolamento viene previsto che lo svolgimento delle stesse sarà correlato all'"effettività del percorso formativo svolto" e che vi saranno dei test a risposta multipla, "al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale criteri uniformi di valutazione". Sarà inoltre istituita, a tal fine, una "Commissione nazionale per la tenuta della banca dati delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche, con il precipuo compito di aggiornare periodicamente le domande medesime".

Le richieste di palazzo Spada

Tra le richieste avanzate da palazzo Spada allo schema di regolamento dei corsi obbligatori, c'è quella di inserire nell'ambito dei contenuti anche la materia del "diritto della navigazione, tenuto conto dell'importanza attuale della disciplina (e dei suoi riflessi sull'ambito trasportistico)".

Inoltre, pur plaudendo alle regole "volte a rendere compatibile l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale con la frequenza dello studio professionale, dell'Avvocatura dello Stato o di altro ufficio legale", si chiede che la disposizione sia coordinata anche con le previsioni del D.M. giustizia 17 marzo 2016, n. 58 ("Regolamento recante la disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari").

Infine, il Consiglio di Stato, rilasciando il parere favorevole, chiama il ministero a valutare se recuperare, in tutto o in parte, la norma che configurava la prova finale come una simulazione dell'esame di Stato, ovvero, in alternativa, "se differenziare, o no, la prova finale dalle altre prove", ritenuta più opportuna dal collegio, "atteso che diverse sono le finalità delle verifiche intermedie e di quella finale".

Vuoi restare aggiornato su questo argomento? Seguici anche su Facebook e iscriviti alla newsletter



Consiglio di Stato parere n. 1540/2017

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: