Pubblicato in Gazzetta il decreto del ministero della giustizia che disciplina i corsi di formazione obbligatori per accedere alla professione di avvocato. L'Anf lancia l'allarme su possibili restrizioni all'accesso

di Marina Crisafi - Al via i corsi obbligatori e a pagamento per chi vuole diventare avvocato. È giunto a termine, infatti, l'iter del regolamento sulla disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione forense, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto n. 17/2018 del ministero della Giustizia (sotto allegato) che entrerà in vigore il prossimo 31 marzo.

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Ecco, in pillole, i punti salienti del nuovo regolamento:


Avvocati: al via i corsi di formazione obbligatori

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La frequenza ai corsi di formazione ex art. 43 della legge n. 247/2012 sarà obbligatoria.

I corsi potranno essere organizzati, dispone il decreto, "dai consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali", purché siano accreditati dai Coa, sentito il Consiglio Nazionale Forense, che si dovrà esprimere entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di accreditamento.

I Coa potranno organizzare i corsi anche attraverso apposite convenzioni con le università.

Contenuti corsi di formazione per praticanti avvocati

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I corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, saranno articolati "in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense". Si prevedono, quindi, approfondimenti, nell'ambito di diritto civile, penale, amministrativo, processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie. E ancora diritto costituzionale, del lavoro, commerciale e così via. Spazio anche alla deontologia forense e alla tecnica di redazione di atti giudiziari e pareri stragiudiziali.

I corsi dovranno essere tenuti da docenti avvocati, magistrati, professori universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato.

Durata corsi di formazione per praticanti avvocati

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I corsi avranno una durata minima non inferiore a 160 ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei 18 mesi di tirocinio, secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio legale, dell'Avvocatura dello Stato o degli uffici giudiziari presso cui il tirocinante svolge la pratica. Al fine di assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi sono organizzati secondo due moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre.

Corsi di formazione avvocati: i costi

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Per la partecipazione ai costi sarà presumibilmente prevista la corresponsione di una quota di iscrizione, "destinata - dispone il decreto - alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti".

In ogni caso, attraverso le linee guida predisposte dal Consiglio Nazionale Forense, saranno garantito il contenimento dei costi.

Potranno inoltre essere previste borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito.

Partecipazione ai corsi per i praticanti avvocati

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Il numero delle iscrizioni a ciascun corso potrà essere programmato, ferma restando la necessità di garantire ad ogni tirocinante "la possibilità di accedere ai corsi, tenendo conto dell'offerta formativa esistente nel circondario interessato ed in quelli limitrofi". A questo scopo, ove necessario potranno anche essere attivate modalità di apprendimento a distanza certificate dal Cnf, nei limiti massimi di 50 ore nell'arco dei 18 mesi di tirocinio. Esami corsi di formazione avvocati

Al termine dei primi 2 semestri e alla conclusione del corso, saranno previste verifiche da parte dei soggetti formatori, consistenti in test a risposta multipla sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti.

L'accesso alle verifiche intermedie sarà consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'80% delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia comporterà la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello.

L'accesso all'esame finale, analogamente, sarà consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della verifica finale impedirà il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e richiederà la ripetizione dell'ultimo ciclo di 6 mesi.

Corsi di formazione avvocati: chi avrà l'obbligo

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Il regolamento entrerà in vigore il prossimo 31 marzo e si applicherà, recita il decreto, "ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al 180simo giorno successivo alla sua entrata in vigore".

Anf: rischio limite all'accesso alla professione

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Pur prendendo atto che il regolamento, nella sua versione definitiva, contiene "disposizioni sui corsi obbligatori ai fini della pratica forense migliori rispetto a quelle della bozza di decreto inviata quasi due anni fa al Consiglio Nazionale Forense e alle associazioni" per il relativo parere, l'Associazione nazionale forense, tuttavia, esprime le proprie preoccupazioni. In particolare, sulla "possibilità per gli ordini circondariali di programmare il numero dei tirocinanti da ammettere alla frequenza dei corsi - così sulla - discrezionalità in capo agli ordini circondariali e al Cnf di valutare l'idoneità di altri soggetti nella organizzazione dei corsi". In tal modo, dichiara il segretario generale Anf, Luigi Pansini, "vi è il fondato timore di una forte limitazione all'accesso alla professione". Il nuovo regolamento - aggiunge Pansini - "merita un attento approfondimento al fine di verificarne la bontà e la legittimità rispetto alle norme di rango primario della legge professionale e a quelle in materia di concorrenza che regolano l'attività formativa in ambito professionale: il tirocinio forense dev'essere serio ma non si deve caratterizzare per un insieme di ostacoli ingiustificati e insormontabili". Inoltre, ricorda il segretario Anf, "l'ordinamento professionale favorisce l'accesso e l'esercizio della professione, soprattutto con riferimento alle giovani generazioni - e - il nostro è un esame di abilitazione e non un concorso per magistrati e notai con prospettive e carriere assicurate e diverse". Per cui tutto da valutare, "in sede organizzativa, sarà l'impatto del decreto sulle diverse realtà circondariali forensi".

Dm giustizia 17/2018

Foto: 123rf.com
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