In vigore il decreto che concede ancora due anni di tempo prima che, per accedere all'esame di abilitazione alla professione forense, si debba frequentare con profitto uno dei corsi del ministero di Giustizia

Corsi obbligatori per praticanti, due anni di tempo

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Solo tra due anni, ossia dal 31 marzo 2022, per accedere all'esame di abilitazione alla professione forense si dovrà prima frequentare con profitto uno dei corsi che saranno regolamentati dal ministero di Giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

Corsi obbligatori per praticanti, il decreto del ministero

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È stato il decreto n. 80/2020 del ministro della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 a cambiare l'art. 10, comma 1, d.m. 17/2018, come sostituito dall'art. 1, comma 1, d.m. n. 133/2018. Di conseguenza l'applicazione del regolamento che disciplina i corsi di formazione per l'accesso all'esame di abilitazione per i praticanti viene di nuovo posticipato: le disposizioni si applicheranno ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo quadriennio dalla sua entrata in vigore. Già il decreto Milleproroghe (d.l. n. 162/2019) in l. n. 8/2020, aveva modificato l'art. 49, comma 1, l. n. 247/2012 con conseguente differimento di altri due anni dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

Corsi obbligatori per praticanti, i compiti del ministero

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Sentito il Cnf, sarà il ministero a regolare modalità e condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione, per garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della scelta individuale. Regolerà inoltre i contenuti formativi dei corsi di formazione compreso l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari

, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca. Dovrà ancora regolare la durata minima, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo; d) le modalità e le condizioni per la frequenza da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari.


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