Per il Tribunale di Udine è integrata insolvenza fraudolenta e sostituzione di persona se si forniscono false generalità

di Lucia Izzo - Commette il reato di insolvenza fraudolenta e sostituzione di persona il cliente dell'albergo che fornisce false generalità e rassicura l'albergatore sulle sue intenzioni di pagare il soggiorno, ma, al termine della permanenza, si allontana senza saldare il conto. Lo ha affermato il Tribunale di Udine, nella sentenza 7 marzo 2017, n. 235 (qui sotto allegata).

La vicenda

L'imputato del delitto ex art. 641 c.p. aveva pernottato per oltre dieci giorni presso un hotel con il proposito di non saldare il conto: il ragazzo aveva infatti fornito alla titolare dell'albergo false generalità, suffragate dall'esibizione di una patente di guida, facendo credere che il padre avrebbe presto raggiunto. Alla fine del soggiorno il ragazzo si allontanava dall'hotel senza pagare oltre mille euro di spese.

La titolare sporge dunque querela, riconoscendo il giovane in questione tra l'altro accusato di aver rubato la patente di guida di un collega di lavoro con cui aveva condiviso fino a qualche settimana prima l'appartamento.

Insolvenza fraudolenta lasciare l'hotel senza pagare

Per il Tribunale è comprovato il reato di insolvenza fraudolenta, sussistendone tutti gli elementi costitutivi: dalla dissimulazione dello stato d'insolvenza, essendo l'imputato privo di occupazione a seguito di licenziamento e quindi privo del denaro necessario per pagare i numerosi pernottamenti, all'assunzione della valida obbligazione, fino al definitivo inadempimento della stessa.

In sostanza, il rapporto era stato instaurato con la chiara volontà di non pagare, come confermato dal fatto che il ragazzo fece il possibile per rendersi irrintracciabile esibendo documenti ad altri intestati. Anzi, il fatto che trasse in inganno l'albergatrice dichiarando false generalità per commettere il reato, integra altresì l'ulteriore delitto di sostituzione di persona. La connessione esistente tra le due fattispecie rende configurabile l'aggravante ex art. 61, n. 2, c.p.

I reati, quanto alla pena, sono unificabili nel vincolo della continuazione giacché commessi nel medesimo contesto e per il Tribunale l'imputato va punito con cinque mesi di reclusione e, stante la sua incensuratezza, vengono riconosciuti i benefici della pena sospesa e della non menzione.

Tribunale di Udine, sent. 235/2017

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