Il d.l. n. 82/2015 stabilisce espressamente che i limiti al pignoramento delle pensioni si applicano solo ai nuovi procedimenti

I limiti al pignoramento delle pensioni fissati nel 2015 sono retroattivi?

Il decreto legge numero 82/2015 ha fissato dei nuovi limiti al pignoramento delle pensioni, andando a modificare l'articolo 545 del codice di procedura civile.

In particolare, tale norma è stata corredata di diversi nuovi commi, tra i quali uno in forza del quale le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. Per il 2017, posto che la pensione sociale è pari a 448,07 euro, la quota di pensione impignorabile sarà pari a 672,10 euro, ovverosia Euro 448,07 + (448,07 / 2).

Per la parte eccedente tale somma, invece, il pignoramento è possibile nei limiti previsti dal medesimo articolo 545, ai commi 3, 4 e 5 e dalle disposizioni speciali di legge. Se il pignoramento viene eseguito in maniera non conforme alla nuova previsione, esso è parzialmente inefficace e tale inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.

La novità, tuttavia, ha un'efficacia temporale limitata per quanto riguarda la decorrenza iniziale.

Il decreto legge del 2015, infatti, all'articolo 23, comma 6, stabilisce espressamente, per una serie di disposizioni tra le quali quella in esame, l'applicabilità alle sole procedure esecutive iniziate successivamente alla sua data di entrata in vigore e, quindi, successivamente al 27 giugno 2015.

Per tutti i procedimenti antecedenti, invece, si applicano le vecchie previsioni.

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