A norma dell'art. 1218 del Codice Civile, spetta al debitore fornire la prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Sul punto la Corte di Cassazione è intervenuta (Sentenza n. 7214 dello scorso 17 maggio), precisando che “la generica prova della sua diligenza non può essere sufficiente a dimostrare l'assenza di colpa del debitore in relazione all'inadempimento”. E' necessario infatti dimostrare lo specifico impedimento che ha reso impossibile la prestazione o, quanto meno, la non imputabilità di detto impedimento al debitore (qualunque ne sia stata la causa).
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