Per la Cassazione bisogna valutare la legittimità della captazione avvenuta sulla stessa utenza dopo la cessazione

di Lucia Izzo - Nonostante il P.M. abbia dapprima ottenuto l'autorizzazione del G.I.P., non sono automaticamente utilizzabili le intercettazioni effettuate dalla Polizia Giudiziaria dopo che il P.M. stesso abbia disposto la cessazione delle operazioni. Neppure può ritenersi che l'attività svolta dopo la "rinuncia" possa essere implicitamente ratificata.


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 28566/2017 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso di un uomo condannato per falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (artt. 479 e 476/2 c.p.).


La condanna era scattata a seguito di un'intercettazione sull'utenza di un terzo soggetto, attività captativa per la cui esecuzione il P.M. aveva chiesto e ottenuto autorizzazione da parte del giudice delle indagini preliminari.


Tuttavia, la telefonata cruciale era stata intercettata dopo che lo stesso Pubblico Ministero aveva disposto la cessazione dell'attività, che la Polizia Giudiziaria aveva comunque eseguito. Per questo l'imputato ritiene che tali intercettazioni siano illegittime e ne venga dichiarata l'inutilizzabilità.


Inoltre, prosegue la difesa, gli esiti inutilizzabili delle intercettazioni non possono ritenersi "recuperati" a seguito di implicita "ratifica" tramite successive richieste di proroga delle intercettazioni, poichè la ratifica non è contemplata dal codice di rito e, comunque, le successive richieste di proroga sarebbero viziate perché fondate su elementi di prova inutilizzabili.


Sul punto, la sentenza impugnata della Corte d'Appello ha ritenuto non sussistente il vizio dedotto, poiché la sanzione di inutilizzabilità "conseguirebbe se l'utenza monitorata fosse diversa da quella autorizzata con decreto dal G.i.p. e non invece, come nel caso in esame, la medesima utenza".


Per il giudice a quo, inoltre, sarebbe irrilevante la cessazione dell'attività di intercettazione disposta dal P.M., "dettata evidentemente da una temporanea inattività superata nei fatti dalla riattivazione in pari data della stessa" ratificata dallo stesso P.M. con successiva richiesta di proroga di intercettazione al G.u.p.

"Sine titulo" l'intercettazione effettuata dopo la richiesta di cessazione del P.M.

La Cassazione ritiene tali affermazioni non condivisibili e ritiene altresì rilevante ai fini della decisione la questione posta dall'imputato, in quanto il contenuto delle intercettazioni è stato posto a base del'affermazione della sua responsabilità.


Il provvedimento di "cessazione" delle intercettazioni adottato del P.M., spiegano gli Ermellini, pare assumere i connotati di una vera e propria rinuncia all'attività investigativa da svolgere mediante l'intercettazione di conversazioni sull'utenza, della quale la P.G. e gli altri enti interessati avrebbero dovuto tener conto, astenendosi dall'operare l'attività captativa in assenza di un formale provvedimento di "riattivazione" di essa.


Le ripercussioni di tale "rinuncia" vanno analizzate, quindi, in relazione al disposto di cui all'art. 271, comma 1, c.p.p., al fine di verificare, appunto, se la fattispecie si configuri attività captativa eseguita senza osservare le disposizioni del codice di procedura penale.


In questo contesto e per desumere l'assenza di illegittimità dell'attività compiuta, si presenta inconferente il richiamo a un precedente della Corte (sentenza n. 19675/2001) che afferisce a un caso completamente diverso da quello in esame, nel quale le intercettazioni originariamente autorizzate su un determinato numero di telefono, venivano poi svolte su un numero diverso risultante, però, dalla modifica di quello originario identificante l'utenza intestata al soggetto sottoposto a captazione.


Nella fattispecie in esame invece, invece, la captazione è avvenuta sulla stessa utenza per la quale era stata originariamente autorizzata, ma sulla quale poi ne era stata disposta la cessazione. Per gli Ermellini, la successiva richiesta di proroga non può valere come "ratifica" dell'attività svolta, poiché la Corte territoriale non dà conto del momento in cui sarebbe intervenuta tale richiesta di proroga, né del contenuto della stessa.


L'attività di proroga è ammissibile sempre che corrisponda, come "dies a quo", con quello successivo alla proroga già concessa e, come "dies ad quem", con la scadenza del periodo autorizzato, sicché sono inutilizzabili, ex art. 271, comma primo, c.p.p., le captazioni allorquando il provvedimento autorizzativo si discosti da detta scansione temporale.


In ogni caso resta il fatto che, ove l'attività captativa realizzata a seguito del provvedimento di cessazione del P.M. debba intendersi quale attività "sine titulo", giammai potrebbe configurarsi la "proroga" di un'attività illegittimamente compiuta.


Inoltre, l'istituto della "ratifica" deve ritenersi del tutto estraneo alla delicata materia delle intercettazioni, poichè il legislatore consente la compressione temporanea del diritto costituzionalmente garantito alla segretezza della corrispondenza sulla base di un procedimento sequenziale, che si fonda sul rispetto di tempi e forme idonei a consentire il controllo, ovviamente preventivo, dei presupposti e dei limiti nell'ambito dei quali tale compressione è consentita.


Nel caso di specie, si potrebbe ritenere che la proroga abbia assunto natura di autonomo provvedimento di autorizzazione all'effettuazione delle intercettazioni, ma in tal caso occorre verificare se essa fosse dotata di autonomo apparato giustificativo, che desse conto della ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti l'intromissione nella altrui sfera di riservatezza.


Sarà il giudice del rinvio a dover verificare, in base a tali principi, l'utilizzabilità o meno delle intercettazioni telefoniche poste a fondamento della condanna dell'imputato.

Cass., V sez. pen., sent. n. 28566/2017
Vedi anche:
- Raccolta di articoli e sentenze sulle intercettazioni
- Le intercettazioni: guida legale

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