In tal modo si offre ai clienti un'informazione inadeguata, in contrasto con l'articolo 35 del codice deontologico

di Valeria Zeppilli - L'avvocato che tenta di farsi pubblicità dichiarando di collaborare con professionisti "prestigiosi" a loro insaputa e senza il loro consenso, commette un illecito deontologico e va sanzionato.

Tanto emerge dalla sentenza del Consiglio Nazionale Forense pubblicata in questi giorni sul sito istituzionale (n. 349/2016 qui sotto allegata), con la quale è stato ravvisato in un simile comportamento una violazione dell'articolo 35 del codice deontologico

Avvocato, collaboratori mai contattati

Nel caso di specie, il legale aveva garantito alla sua clientela, tramite uno spazio sul web, di riuscire a risolvere delle specifiche problematiche giuridiche di diritto sia italiano che europeo, con il supporto professionale di "Colleghi altamente specializzati nei vari rami del diritto e domiciliati nell'intero arco del territorio italiano". Peccato, però, che in sede di istruttoria disciplinare era stato accertato che molti di tali professionisti non avevano accettato di collaborare con l'avvocato o, addirittura, non erano stati neppure contattati. Il supporto di quelli realmente appartenenti al team, peraltro, nonostante la garanzia di mantenere invariate le tariffe pubblicizzate, richiedeva un ritocco al rialzo dei costi per i clienti, condizionato dalla richiesta di compenso formulata dai colleghi.

Ma non solo. L'avvocato incolpato prometteva anche di offrire consulenza stragiudiziale dietro pagamento di una cifra irrisoria, mentre in realtà il servizio era subordinato alla sottoscrizione di un abbonamento triennale che dava diritto a due pareri l'anno, salvo il pagamento di un compenso ulteriore per ogni parere aggiuntivo.

La decisione del CNF

Per il CNF non ci sono quindi dubbi che il messaggio pubblicitario lanciato dall'avvocato condizionava la scelta dei clienti senza fornire i requisiti informativi adeguati.

Si trattava, insomma, di un messaggio redatto con "modalità attrattive mediante indicazioni suggestive e incompatibili con la dignità e il decoro" e, in quanto tale, in contrasto con le prescrizioni normative.

Al legale viene quindi applicata la sanzione disciplinare della censura.

CNF testo sentenza numero 349/2016
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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