Mario Pavone |

L'indultino è applicabile anche in regime di misure alternative

La Corte Costituzionale n. 278/2005 è intervenuta a chiarire la questione della applicabilità del c.d. indultino anche ai detenuti sottoposti al regime di detenzione domiciliare
La Corte Costituzionale è intervenuta a chiarire la questione della applicabilità del c.d. indultino anche ai detenuti sottoposti al regime di detenzione domiciliare. Con sentenza n. 278 del 7/7/2005(1),la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), ravvisando una irragionevole disparità di trattamento fra il condannato meritevole, ammesso a misure alternative alla detenzione e il condannato che o perché immeritevole o perché non versava nelle condizioni oggettive per avanzare la relativa richiesta non ammesso al godimento di tali misure.
La palese illegittimità della norma era stata sottoposta alla attenzione della Corte delle Leggi dal Tribunale di sorveglianza Venezia, con Ordinanza del 5 Aprile 2004 in sede di reclamo avverso un provvedimento di rigetto del Magistrato di sorveglianza che aveva negato al detenuto il beneficio della sospensione condizionata della parte finale della pena detentiva, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n.207, stante l'ammissione dello stesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare. L'Avvocatura dello Stato aveva sostenuto l'inapplicabilità della norma atteso il c.d. indultino avrebbe finalità di deflazione carceraria. In conseguenza risulterebbe logico escludere da tale beneficio coloro che, già godendo di misura alternativa alla detenzione, siano estranei al regime detentivo carcerario. La Corte ha accolto le doglianze del Tribunale remittente atteso che la norma censurata, come rileva lo stesso giudice a quo, determina una irragionevole disparità di trattamento fra il condannato che, siccome meritevole, è stato ammesso a misure alternative alla detenzione e il condannato che o perché immeritevole o perché non versava nelle condizioni oggettive per avanzare la relativa richiesta non è stato ammesso al godimento di tali misure, dal momento che il primo non può godere del beneficio della sospensione condizionata della pena residua, mentre il secondo ottiene prima la sospensione della pena, e poi, se non commette entro cinque anni delitti non colposi per i quali riporti una condanna non inferiore a sei mesi di detenzione, l'estinzione della pena stessa. Sebbene possa ritenersi che rientri nella discrezionalità del legislatore modulare in vario modo i benefici da concedere ai condannati, con l'unico limite della non manifesta irragionevolezza, questo limite, nella fattispecie, risulterebbe violato, non potendo la circostanza dell'ammissione o meno a misure alternative alla detenzione costituire un discrimine per il godimento del c.d. indultino, e ciò soprattutto ove si tenga presente che di quest'ultimo verrebbero a godere condannati ritenuti non meritevoli di misure alternative e non anche quelli che sono stati giudicati meritevoli di tali misure.
Ne consegue che la norma, siccome formulata dal Legislatore, appare alla Corte del tutto illegittima e come tale meritevole di abrogazione. Ostuni, Luglio 2005
NOTE (1) pubblicata in appendice
Mario Pavone
Avvocato Patrocinante in Cassazione

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CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 278
ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni) promosso con ordinanza del 5 aprile 2004 dal Tribunale di sorveglianza di Venezia sul reclamo proposto da Lisa Ghin, iscritta al n. 816 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza del 5 aprile 2004, il Tribunale di sorveglianza di Venezia – in sede di reclamo proposto da persona condannata avverso provvedimento del giudice di sorveglianza – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
Riferisce il rimettente che il Magistrato di sorveglianza di Venezia aveva negato alla condannata il beneficio della sospensione condizionata della parte finale della pena detentiva, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 207, stante l’ammissione della stessa alla misura alternativa della detenzione domiciliare.
Ritiene il rimettente che corretta risulta l'interpretazione data dal Magistrato di sorveglianza di Venezia alla disposizione di cui all'art. 1, comma 3, lettera d) della legge n. 207 del 2003, nella parte in cui non consente la concessione del cosiddetto “indultino” ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, in quanto tra tali misure è da considerarsi compresa anche la detenzione domiciliare, che è per alcuni aspetti misura detentiva, ma è comunque alternativa al carcere.
Andrebbe infatti considerato che l'art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 165 del 1998, comprende espressamente la detenzione domiciliare tra «le misure alternative alla detenzione» in carcere. Deve, pertanto, ritenersi che l'ammissione alla detenzione domiciliare, attuale al momento della decisione del magistrato di sorveglianza, precluda la concessione della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena. Una diversa interpretazione, costituzionalmente orientata, non appare ragionevolmente sostenibile, per le esposte ragioni. Ritiene, tuttavia, il giudice a quo che la disposizione, così formulata e intesa, attribuisca al sistema una connotazione estremamente criticabile sotto il profilo della razionalità e costituzionalità, e che pertanto debba essere sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, ravvisandosene la rilevanza e la non manifesta infondatezza.
Rilevante è la questione ai fini della pronuncia sul proposto reclamo, essendo ineliminabile l'applicazione della norma nell'iter logico-giuridico che il rimettente deve percorrere per la decisione, trovandosi la condannata nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 207 del 2003 per l'ammissione all' “indultino”, e a ciò ostando solo la perdurante ammissione alla detenzione domiciliare.
In punto di non manifesta infondatezza, osserva il giudice rimettente che il nuovo istituto, introdotto nel sistema dalla legge n. 207 del 2003, di difficile inquadramento sistematico, è connotato dalla tendenziale automaticità della concessione, non essendo demandato al giudice di sorveglianza alcun apprezzamento discrezionale sulla meritevolezza del beneficio, né sulla sua idoneità rieducativa e preventiva, ma esclusivamente l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità previsti dalla legge; da qui le evidenti analogie della sospensione condizionata con la misura clemenziale dell'indulto, con la quale ha anche in comune la disciplina della revoca a causa della commissione di un delitto non colposo entro il termine previsto dalla legge, nonché l'estinzione della pena nel caso opposto. D'altra parte, il cosiddetto “indultino” ha come contenuto una serie di obblighi e prescrizioni in gran parte mutuati dalla più ampia delle misure alternative.
2. – E’ intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.
Secondo l’Avvocatura, infatti, il c.d. “indultino” avrebbe finalità di deflazione carceraria. E’ dunque logico che da tale beneficio siano esclusi coloro che, già godendo di misura alternativa alla detenzione, siano estranei al regime detentivo carcerario.
Coloro che usufruiscono del beneficio di cui alla legge n. 207 del 2003 vengono a trovarsi in un regime di libertà limitata del tutto analogo a quello cui è sottoposto colui che usufruisce di una misura alternativa alla detenzione.
Inoltre, il sovraffollamento delle carceri ostacola gravemente la funzione rieducatrice della pena: peraltro la problematica rieducativa è del tutto estranea ad un istituto diretto a sospendere l’esecuzione della pena. In ogni caso sono previste delle prescrizioni (la cui trasgressione dà luogo alla revoca della sospensione) che costituiscono una remora al compimento di nuovi reati e svolgono dunque una funzione rieducativa, sia pure in senso lato.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale di sorveglianza di Venezia dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), il quale prevede come causa ostativa del beneficio previsto dal comma 1 dello stesso art. 1 l’ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, per l’irrazionalità della disposizione, nonché per violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, perchè la pena non avrebbe alcuna funzione rieducativa o preventiva, non avendo il giudice di sorveglianza alcun apprezzamento discrezionale sulla concessione del beneficio.
2. – La questione è fondata.
La disposizione, come rileva il giudice a quo, determina una irragionevole disparità di trattamento fra il condannato che, perchè “meritevole”, è stato ammesso a misure alternative alla detenzione e il condannato che – o perché “immeritevole” o perché non versava nelle condizioni oggettive per avanzare la relativa richiesta – non è stato ammesso al godimento di tali misure, dal momento che il primo non può godere del beneficio della sospensione condizionata della pena residua, mentre il secondo ottiene prima la sospensione della pena, e poi, se non commette entro cinque anni delitti non colposi per i quali riporti una condanna non inferiore a sei mesi di detenzione, l’estinzione della pena stessa.
E’ bensì vero che rientra nella discrezionalità del legislatore modulare in vario modo i benefici da concedere ai condannati, con l’unico limite della non manifesta irragionevolezza, ma questo limite, nella specie, risulta violato, non potendo la circostanza dell’ammissione o meno a misure alternative alla detenzione costituire un discrimine per il godimento del c.d. “indultino”, e ciò soprattutto ove si tenga presente che di quest’ultimo verrebbero a godere condannati ritenuti non meritevoli di misure alternative e non anche quelli che sono stati giudicati meritevoli di tali misure.
L’accoglimento della questione di costituzionalità sotto il profilo dell’art. 3 della Costituzione comporta l’assorbimento delle altre censure sollevate con riferimento all’altro parametro invocato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.


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