Per il Tribunale di Velletri se tale rimedio ha ad oggetto un decreto reso inaudita altera parte è inammissibile e comporta la condanna ex art. 93, co. 3, c.p.c
di Valeria Zeppilli - Dal Tribunale di Velletri è arrivata un'interessante pronuncia in materia di reclamo contro i provvedimenti cautelari: con ordinanza del 2 maggio 2017 (qui sotto allegata), tale ufficio ha infatti precisato che un simile rimedio non può essere azionato avverso un decreto emesso in assenza di contraddittorio.
Più nel dettaglio, il Tribunale laziale ha chiarito che il reclamo avverso un provvedimento con il quale sia accolta o rigettata un'istanza di sospensione dell'esecuzione deve avere ad oggetto un'ordinanza, ovverosia un provvedimento di natura decisoria, che ha una sua intrinseca stabilità e che presuppone la rituale instaurazione del contraddittorio tra le parti e il completo esercizio del diritto di difesa.
Non può avere ad oggetto invece, come avvenuto nel caso di specie, un decreto reso inaudita altera parte.
Per il giudice, tale conclusione trova la sua giustificazione nella circostanza che il decreto pronunciato in assenza di contraddittorio può essere sempre revocato, modificato o confermato all'esito dell'udienza di comparizione delle parti ed è quindi sottoposto al controllo di regolarità formale e sostanziale dello stesso giudice che lo ha emesso, il quale lo esercita "nell'ambito dell'esercizio di quei poteri latu sensu correttivi e/o integrativi posti in essere a seguito della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti".
Fino a che il controllo resta in capo a tale soggetto, quindi, il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies c.p.c. deve essere dichiarato inammissibile.
Per il Tribunale di Velletri, oltretutto, l'inammissibilità non è l'unica conseguenza prospettabile.
Infatti il reclamo avverso un decreto reso inaudita altera parte deve essere considerato un abuso dello strumento processuale, idoneo a giustificare la condanna della parte reclamante a pagare alla reclamata una somma pari al doppio di quella liquidata a titolo di refusione delle spese legali, a norma dell'articolo 96, comma 3, del codice di procedura civile.
Si ringrazia lo studio legale Avv. Ugo Marciello per la cortese segnalazione
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