La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 8502/2005) ha stabilito che "il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori si ricollega e trova la sua necessaria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale su un bene, che imponga la sostituzione di un soggetto ad un altro, giacché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa e la tipicità dei negozi traslativi reali esclude che oggetto o causa di essi possano essere costituiti unicamente l'esercizio od il trasferimento di un potere di fatto". I Giudici della Corte hanno poi precisato che "operando, dunque, l'accessione del possesso soltanto con riferimento ad un titolo traslativo di un diritto reale, soltanto nei limiti di questo può verificarsi la traditio, alla quale è ricollegabile l'unificazione del possesso esercitato in tempi successivi da distinti soggetti".
Motivi della decisione
Il ricorrente, denunciando con l'unico motivo la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1146, 2^(5e) co., e 1158, c.c., e per omessa e/o insufficiente motivazione, lamenta l'erronea applicazione dell'istituto dell'accessione del possesso nella declaratoria dell'usucapione in favore dell'attrice, sull'assunto che:
- la dante causa dell'attrice gli aveva trasferito il 20 dicembre 1956 sia la proprietà che il possesso della zona di 48 mq. ceduta il successivo 25 ottobre 1961 anche al B. e, benchè la stessa non fosse stata da lui utilizzata per la realizzazione del fabbricato, non vi era prova che nel periodo intercorso tra i due trasferimenti la venditrice avesse esercitato sulla superficie un suo possesso;
- l'animus possidendi del B. era cessato sin dal 27 agosto 1968 con la sua domanda di risoluzione del contratto di compravendita ed il rogito del 23 marzo 1988, dando attuazione all'effetto restitutorio della sentenza che aveva risolto la compravendita, aveva trasferito all'attrice il possesso sulla zona a lui acquistata nel 1956 e non anche il diritto di proprietà di cui questo costituiva l'esercizio.
Il motivo è fondato.
L' articolo 1146, c.c., disciplina la successione e l'accessione del possesso, consentendo all'erede ed al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa, pergoderne gli effetti ai fini dell'usucapione e della tutela possessoria, ed in base alla detta norma il possesso continua nell'erede con effetto automatico dall'apertura della successione o, nel caso di successione a titolo particolare, dal momento dell'immissione nel possesso della cosa trasferita.
In tale ultima ipotesi, come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, il trapasso de possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori si ricollega e trova la sua necessaria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale su un bene, che imponga la sostituzione di un soggetto ad un altro, giacchè la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa e la tipicità dei negozi traslativi reali esclude che oggetto o causa di essi possano essere costituiti unicamente l'esercizio od il trasferimento di un potere di fatto (cfr.: Cass. civ., sez. 2^(5e), sent. 12 settembre 2000, n. 12034; cass. civ., sez. 2^(5e), sent. 3 luglio 1998, n. 6489; cass. civ., sez. 2^(5e), sent. 12 novembre 1996, n. 9884).
Operando, dunque, l'accessione del possesso soltanto con riferimento ad un titolo traslativo di un diritto reale, soltanto nei limiti di questo può verificarsi la traditio, alla quale è ricollegabile l'unificazione del possesso esercitato in tempi successivi da distinti soggetti (cfr.: Cass. civ., sez. 2^(5e), sent. 23 giugno 1999, n. 6382).
La Corte di appello, dopo avere rimarcato in puntò di fatto che il B. aveva esercitato dal suo acquisto nell'anno 1961 e sino alla sua consegna all'attrice nell'anno 1988 un possesso utile all'usucapione sulla porzione di suolo di 48 mq., che la dante causa dell'attrice aveva trasferito al convenuto nell'anno 1956, haaffermato che la risoluzione dell'acquisto del B. aveva travolto con effetto retroattivo il diritto di proprietà a lui trasmesso sul lotto acquistato, ma non il fatto materiale del possesso esercitato per oltre un ventennio, e che, avendo egli trasferito alla D. tale possesso con il rogito del 23 marzo 1988, quest'ultima poteva volgerlo in suo favore "ex art. 1146, 2^(5e) comma, cod. civ., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ.".
L'affermazione, contraddittoria nella parte in cui alla risoluzione del titolo di acquisto, da un lato, ricollega l'obbligo di restituzione al venditore anche del bene ceduto a non domino e, dall'altro, suppone nell'acquirente, nonostante tale obbligo, un possesso utile ai fini dell'accessione (cfr.: Cass. civ., sez. 11, sent. 14 dicembre 1989, n. 5623), contrasta con i principi già enunciati, e del tutto condivisibili in difetto della prospettazione di argomenti contrari, che regolano l'istituto applicato, giacchè la premessa che il rogito del 1988 non aveva avuto ad oggetto il trasferimento della proprietà del bene, ma unicamente del suo possesso, escludeva il riconoscimento del concorso delle condizioni che l'art. 1146, 2^(5e) co., c.c., richiede per l'accessione del possesso. Ne soccorre in senso contrario il richiamo all'art. 1158, c.c., giacchè, potendo essere fatto valere e formare oggetto di un contratto di compravendita l'acquisto della proprietà di un immobile per effetto dell'usucapione soltanto ove accertato e dichiarato nei modi di legge (cfr.. Cass. civ., sez. 2^(5e), sent. 12 novembre 1996, n.9884), nessun rilievo poteva assumere riguardo alla D. l'avvenuta maturazione all'atto del rogito dell'esercizio ultraventennale del possesso uti dominus della superficie da parte del B.. Alla fondatezza dell'unico motivo seguono l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2005
Leggi la motivazione della sentenza
Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, Sentenza 22-04-2005, n. 8502Motivi della decisione
Il ricorrente, denunciando con l'unico motivo la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1146, 2^(5e) co., e 1158, c.c., e per omessa e/o insufficiente motivazione, lamenta l'erronea applicazione dell'istituto dell'accessione del possesso nella declaratoria dell'usucapione in favore dell'attrice, sull'assunto che:
- la dante causa dell'attrice gli aveva trasferito il 20 dicembre 1956 sia la proprietà che il possesso della zona di 48 mq. ceduta il successivo 25 ottobre 1961 anche al B. e, benchè la stessa non fosse stata da lui utilizzata per la realizzazione del fabbricato, non vi era prova che nel periodo intercorso tra i due trasferimenti la venditrice avesse esercitato sulla superficie un suo possesso;
- l'animus possidendi del B. era cessato sin dal 27 agosto 1968 con la sua domanda di risoluzione del contratto di compravendita ed il rogito del 23 marzo 1988, dando attuazione all'effetto restitutorio della sentenza che aveva risolto la compravendita, aveva trasferito all'attrice il possesso sulla zona a lui acquistata nel 1956 e non anche il diritto di proprietà di cui questo costituiva l'esercizio.
Il motivo è fondato.
L' articolo 1146, c.c., disciplina la successione e l'accessione del possesso, consentendo all'erede ed al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa, pergoderne gli effetti ai fini dell'usucapione e della tutela possessoria, ed in base alla detta norma il possesso continua nell'erede con effetto automatico dall'apertura della successione o, nel caso di successione a titolo particolare, dal momento dell'immissione nel possesso della cosa trasferita.
In tale ultima ipotesi, come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, il trapasso de possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori si ricollega e trova la sua necessaria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale su un bene, che imponga la sostituzione di un soggetto ad un altro, giacchè la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa e la tipicità dei negozi traslativi reali esclude che oggetto o causa di essi possano essere costituiti unicamente l'esercizio od il trasferimento di un potere di fatto (cfr.: Cass. civ., sez. 2^(5e), sent. 12 settembre 2000, n. 12034; cass. civ., sez. 2^(5e), sent. 3 luglio 1998, n. 6489; cass. civ., sez. 2^(5e), sent. 12 novembre 1996, n. 9884).
Operando, dunque, l'accessione del possesso soltanto con riferimento ad un titolo traslativo di un diritto reale, soltanto nei limiti di questo può verificarsi la traditio, alla quale è ricollegabile l'unificazione del possesso esercitato in tempi successivi da distinti soggetti (cfr.: Cass. civ., sez. 2^(5e), sent. 23 giugno 1999, n. 6382).
La Corte di appello, dopo avere rimarcato in puntò di fatto che il B. aveva esercitato dal suo acquisto nell'anno 1961 e sino alla sua consegna all'attrice nell'anno 1988 un possesso utile all'usucapione sulla porzione di suolo di 48 mq., che la dante causa dell'attrice aveva trasferito al convenuto nell'anno 1956, haaffermato che la risoluzione dell'acquisto del B. aveva travolto con effetto retroattivo il diritto di proprietà a lui trasmesso sul lotto acquistato, ma non il fatto materiale del possesso esercitato per oltre un ventennio, e che, avendo egli trasferito alla D. tale possesso con il rogito del 23 marzo 1988, quest'ultima poteva volgerlo in suo favore "ex art. 1146, 2^(5e) comma, cod. civ., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ.".
L'affermazione, contraddittoria nella parte in cui alla risoluzione del titolo di acquisto, da un lato, ricollega l'obbligo di restituzione al venditore anche del bene ceduto a non domino e, dall'altro, suppone nell'acquirente, nonostante tale obbligo, un possesso utile ai fini dell'accessione (cfr.: Cass. civ., sez. 11, sent. 14 dicembre 1989, n. 5623), contrasta con i principi già enunciati, e del tutto condivisibili in difetto della prospettazione di argomenti contrari, che regolano l'istituto applicato, giacchè la premessa che il rogito del 1988 non aveva avuto ad oggetto il trasferimento della proprietà del bene, ma unicamente del suo possesso, escludeva il riconoscimento del concorso delle condizioni che l'art. 1146, 2^(5e) co., c.c., richiede per l'accessione del possesso. Ne soccorre in senso contrario il richiamo all'art. 1158, c.c., giacchè, potendo essere fatto valere e formare oggetto di un contratto di compravendita l'acquisto della proprietà di un immobile per effetto dell'usucapione soltanto ove accertato e dichiarato nei modi di legge (cfr.. Cass. civ., sez. 2^(5e), sent. 12 novembre 1996, n.9884), nessun rilievo poteva assumere riguardo alla D. l'avvenuta maturazione all'atto del rogito dell'esercizio ultraventennale del possesso uti dominus della superficie da parte del B.. Alla fondatezza dell'unico motivo seguono l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2005





