In materia di possesso e usucapione dei beni immobili (artt. 1140, 1158 c.c.), con la sentenza n. 16914, depositata il 2 agosto 2011, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che su di un immobile di proprietà esclusiva di un soggetto può ben crearsi una situazione di compossesso pro indiviso tra lo stesso soggetto proprietario e un terzo, con il conseguente possibile acquisto, da parte di quest'ultimo, della comproprietà pro indiviso dello stesso bene, una volta trascorso il tempo per l'usucapione, nella misura corrispondente al possesso esercitato. La Corte ha precisato che tale situazione di compossesso, che consiste nell'esercizio del comune potere di fatto sulla cosa, in tota et in qualibet parte della stessa, da parte di due soggetti, non esige la esclusione del possesso del proprietario (ché in tal caso si tratterebbe di possesso esclusivo) né richiede che il compossessore effettivo ignori l'esistenza del diritto altrui, non valendo la contraria eventualità a escludere l'animus possidendi che sorregge i comportamenti effettivamente tenuti dal possessore il quale abbia usato della cosa uti condominus.
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