Anche il fratello o la sorella convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità può fruire del congedo parentale, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 233 del 16 giugno 2005, dichiarando l'illegittimità costituzionale del'art. 42, comma 5, del Dlgs n. 51/2001 (Testo unico sulla tutela e il sostegno della maternità e paternità), che irragionevolmente limita il congedo in capo ai fratelli e alle sorelle del soggetto handicappato al solo caso di scomparsa dei genitori, così non estendendo la tutela al caso di genitori impossibilitati a provvedere al figlio handicappato.
(Corte Costituzionale, sentenza 16 giugno 2005 n° 233 )
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Consenso informato e danno da lesione del diritto all’autodeterminazione
- Infezioni nosocomiali, nesso causale e onere della prova
- Perdita di chance in assenza di nesso causale con il decesso
- Assistenza stradale nell’assicurazione moto: limiti contrattuali e diritti dell’assicurato
- Lavoratore e datore di lavoro: un rapporto a volte conflittuale




