L'atto soprassessorio con il quale la P.A. rinvia ad un accadimento futuro ed incerto nell'an e nel quando il soddisfacimento dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato, costituisce un vero e proprio diniego a provvedere, come tale determinante un arresto a tempo indeterminato del procedimento attivato dal privato, lesivo della posizione giuridica del richiedente. Ne consegue che, ancorché non definitivo, tale atto - paralizzando la situazione giuridica del soggetto destinatario dello stesso, rendendola di fatto inutilizzabile per un periodo di tempo non definito - deve essere considerato immediatamente impugnabile, onde consentire il controllo di legittimità da parte del giudice competente. Secondo la Corte: "La lesività discende dal fatto che quel provvedimento ha paralizzato la situazione giuridica della società, rendendola di fatto inutilizzabile per un periodo di tempo non definito, per cui deve essere riconosciuta la necessità che l'atto, ancorché non definitivo, potesse essere immediatamente impugnato per consentire il controllo di legittimità da parte del giudice competente". Massima e sentenza consultabili sul sito della Cassazione. (Corte di Cassazione - Sezione Unite, Sentenza 27 giugno 2005, n. 13707: Atti amministrativi - Atto soprassessorio - impugnabilità).
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