E' valida la contravvenzione con l'autovelox anche senza contestazione immediata se l'apparecchio consente la verifica dell'infrazione solo dopo il transito del veicolo. L'ha stabilito oggi la prima sezione civile della Corte di Cassazione, sconfessando una tendenza, promossa in genere dai giudici di pace, che favoriva i ricorsi dei cittadini sanzionati. Stavolta il ricorso accettato e' stato quello della polizia municipale dell'Unione dei Comuni della Marrucina, che aveva contestato l'annullamento di una multa, comminata a Orsogna in provincia di Chieti, sostenendo l'effettiva impossibilita' dell'immediata contestazione del verbale. L'autovelox, infatti, era posto in modo tale che non permetteva la rilevazione della velocita' se non dopo che l'auto fosse passata. La Suprema Corte, rifacendosi a quanto afferma l'articolo 348 del regolamento di esecuzione del codice della strada ('Ove l'apparecchiatura non consenta la determinazione dell'illecito se non dopo il transito del veicolo, e' sempre consentita la contestazione successiva'), ha dato ragione ai poliziotti.
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