La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 11606/05) ha stabilito che il danneggiato ha un diritto costituzionalmente garantito di farsi assistere da un legale di fiducia per ottenere il risarcimento e che l'onorario di quest'ultimo è dovuto dall'assicuratore indipendentemente dalla proposizione di una domanda giudiziale e indipendentemente dall'inutile decorso del termine di sessanta giorni. Se così non fosse, spiegano i giudici di Piazza Cavour, verrebbe a crearsi una inammissibile violazione del diritto di difesa della parte lesa e della regolarità del contraddittorio che deve essere garantita anche nella fase stragiudiziale. Ciò perché il danneggiato assume la veste di parte debole, mentre le società assicuratrici, oltre che economicamente più forti, sono tecnicamente più organizzate ed attrezzate.
La Cassazione (sent. n. 11606/05) ha stabilito che il danneggiato ha un diritto costituzionalmente garantito di farsi assistere da un legale di fiducia per ottenere il risarcimento
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