La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 16491/05) ha stabilito che infliggere ai figli minori punizioni umilianti può costituire reato ogniqualvolta non si rispetti la dignità dei bambini. I Giudici del Palazzaccio, in particolare, hanno precisato che "costituisce abuso punibile a norma dell'art. 571 cod. pen. (e che, nella ricorrenza dell'abitualità e del necessario elemento soggettivo, può integrare anche il delitto di maltrattamenti) anche il comportamento doloso, attivo od omissivo, mantenuto per un tempo apprezzabile, che umilia, svaluta, denigra e sottopone a sevizie psicologiche un bambino, causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuto con soggettiva intenzione correttiva o disciplinare". La Corte ha poi Ribadito che "nell'ordinamento italiano, incentrato sulla Costituzione
della Repubblica e qualificato dalle norme in materia di diritto di famiglia (introdotte dalla L. n. 151/1975) e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino (approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con L. n. 176/1991), il termine correzione, utilizzato dall'art. 571 c.p., va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo" e che "non può più ritenersi lecito l'uso della violenza, fisica o psichica, sia pure distortamente finalizzato a scopi ritenuti educativi: ciò sia per il primato attribuito alla dignità della persona del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, tolleranza e convivenza, utilizzando mezzi violenti e costrittivi che tali fini apertamente contraddicono?. Con questa decisione i Giudici della Corte hanno confermato la sentenza di condanna nei confronti di un padre che aveva chiuso in cantina il figlio di due anni sottoponendolo a continue umiliazioni anche verbali".
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