Per la Cassazione se manca la prova dell'eccessiva velocità del veicolo e il cane è spuntato all'improvviso non c'è altra soluzione

di Valeria Zeppilli - Se il cane, lasciato libero, si butta in mezzo alla strada e viene investito, a pagare i danni è il padrone.

Con la sentenza numero 4202/2017 depositata il 17 febbraio (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha ribadito il diritto dell'automobilista ad essere risarcito dei danni subiti dal proprio veicolo a seguito dello scontro con un quadrupede, confermando le decisioni già prese in entrambi i gradi di merito.

Nel corso del giudizio, infatti, non era stata dimostrata alcuna responsabilità in capo al conducente dell'autovettura, in assenza di qualsivoglia prova che lo stesso procedesse a velocità eccessiva. Dall'altro lato, invece, visti i danni riportati dalla vettura era credibile che il cane fosse spuntato improvvisamente dal lato della strada, nel quale erano presenti, peraltro, anche accessi sterrati.

Dinanzi al positivo accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella vicenda, quindi, non sono confermati né giovano al padrone del quadrupede i principi enunciati dalla Cassazione nelle sentenze n. 200/2002 e n. 4373/2016, secondo i quali, in ipotesi di urto tra un autoveicolo ed un animale concorrerebbero la presunzione di responsabilità del proprietario o utilizzatore dell'animale e la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo.

E anche se il cane è morto e il padrone vorrebbe i danni per la perdita del fedele amico, per lui non c'è nulla da fare: non solo rimane a bocca asciutta, ma deve risarcire l'automobilista.

Corte di cassazione testo sentenza numero 4202/2017
Valeria Zeppilli

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