Nota di commento alla sentenza del Tar Lazio Roma n.393 del 10 gennaio 2017

Avv. Francesco Pandolfi - Nel caso in commento il Ministero della Difesa non solo risulta soccombente, ma il dossier viene inviato dal Tar alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per sospetto danno erariale arrecato alla Pubblica Amministrazione dalla maldestra condotta del primo.


Vediamo che cosa è accaduto in questo particolare processo, non prima però di aver anticipato che il successo in causa del ricorrente (Carabinieri), colpito da procedimento disciplinare a seguito di procedimento penale, è dovuto essenzialmente alla negligenza e superficialità nella gestione della vicenda disciplinare da parte dell'amministrazione militare, dove l'epilogo è stato la "perenzione dell'azione".


Il militare ricorrente viene rinviato a giudizio in quanto induce varie persone, oggetto di verifiche amministrative, a dargli somme di denaro. Viene sospeso dal servizio; al termine della causa di primo grado condannato alla pena ritenuta giusta e propone appello; successivamente viene riammesso in servizio.


La Corte di Appello dichiara la nullità della sentenza del Tribunale in quanto in primo grado il militare è stato difeso da persona non iscritta all'albo degli avvocati!

Interessato pertanto nuovamente il Tribunale della questione, i Giudici non possono fare altro che dichiarare l'intervenuta prescrizione dei reati ed ordinano la restituzione all'avente diritto di quanto sequestrato.


Si passa a questo punto alla fase più tipicamente disciplinare.


La sentenza di prescrizione in data 10.03.2015 viene trasmessa dalla cancelleria della sezione penale al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Roma.

Il 20.06.2015 viene ordinata un'inchiesta disciplinare a carico del militare ricorrente.

Dopo qualche mese, la Commissione di disciplina stabilisce che l'incolpato non merita di conservare il grado; quindi la D.G.P.M. Direzione Generale per il Personale Militare dispone la sanzione della perdita del grado.


Propone quindi ricorso il militare.


Ultimata l'istruttoria, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero emerge che la sentenza è stata compiutamente partecipata alla P.A. il 10.03.2015 e non importa il reparto che materialmente ha ricevuto la trasmissione del documento.

Ciò per rispetto del principio di unicità dell'amministrazione anche con riferimento alle sedi distaccate.


Ciò detto, l'art. 1392 D. Lgs. n. 66/2010 stabilisce che l'azione disciplinare conseguente ad un procedimento penale, comunque concluso, deve definirsi entro 270 giorni dalla conoscenza integrale della sentenza da parte della p.a.


Nel caso di specie, il procedimento disciplinare si è concluso con il provvedimento finale del 24.12.2015: è solo questo il termine utile a definire il procedimento non la successiva comunicazione all'interessato.

In pratica, l'azione disciplinare doveva concludersi entro il 05.12.2015, atteso che il termine ex art. 1392 è perentorio.

Invece, dagli atti risulta che il provvedimento sanzionatorio è intervenuto 19 giorni dopo il termine finale: per questi motivi il ricorso viene accolto ed annullati agli atti riferiti alla sanzione della perdita del grado.



La particolarità del caso:


Punto dolente della questione è che il Tar rileva la negligenza dell'amministrazione nella gestione delle fasi procedimentali e segnala questa superficialità alla Corte dei Conti.



Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l'avv. Francesco Pandolfi

3286090590

francesco.pandolfi66@gmail.com

Francesco Pandolfi
E-mail: francesco.pandolfi66@gmail.com - Tel: 328.6090590
Recapiti: Via Giacomo Matteotti 147, 4015 Priverno LT
Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
Altre informazioni su questo argomento? Richiedi una consulenza all'Avv. Pandolfi

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: