Profili normativi della competenza del Giudice di Pace, civile e penale

Avv. Daniele Paolanti - Il Giudice di Pace è un organo di giurisdizione che, nell'ordinamento giudiziario italiano, ha competenze sia in materia civile sia in materia penale ed appartiene al novero della c.d. magistratura onoraria. Le competenze del Giudice di Pace sono circoscritte e tipizzate a livello normativo nei rispettivi codici di rito e leggi speciali.

In materia civile esercita, oltre alla tradizionale funzione cognitiva, finanche quella di conciliazione. La legge istitutiva del Giudice di Pace è la Legge 21 novembre 1991, n. 374 la quale all'art. 1 così dispone: "É istituito il Giudice di Pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge. L'ufficio del Giudice di Pace é ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario". Ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge 21 novembre 1991 n.374 i magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del Giudice di Pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio superiore della magistratura su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori del distretto di corte d'appello. Dura in carica quattro anni e cessa le sue funzioni al compimento del 75° anno di età. Può essere nominato alla scadenza del suo mandato una seconda volta. Per poter essere nominato Giudice di Pace occorre aver compiuto i 30 anni di età e non aver superato i settant'anni. Dunque, ai sensi dell'art. 5 della legge istitutiva, per la nomina a Giudice di Pace sono richiesti i seguenti requisiti: essere cittadino italiano, avere l'esercizio dei diritti civili e politici, non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, avere idoneità fisica e psichica, avere età non inferiore a 30 e non superiore a 70 anni, ovvero non superiore a 70 anni senza alcun limite minimo di età se procuratori legali o notai, avere la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del Giudice di Pace, avere il possesso della laurea in giurisprudenza, avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di Giudice di Pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata. Per completezza espositiva, rapidamente riassumiamo prima di procedere con la disamina delle competenze in sede civile ed in sede penale, i caratteri tipici di detto ufficio. Si tratta di una magistratura onoraria appartenente all'ordine giudiziario, esercita le sue funzioni sia in materia civile che penale oltre alla funzione conciliativa in sede civile.

La competenza in materia civile

Le competenze in materia civile sono attribuite al Giudice di Pace secondo criteri di valore e di materia. Partiamo dal presupposto che il recente disegno di legge di riforma della Giustizia ha apportato sostanziali modifiche per quanto riguarda anche profili di competenza (oltre che modalità e requisiti di accesso alla funzione) e rammentiamo che il Codice di Procedura Civile elenca le competenze del G.d.P. all'art. 7 c.p.c. Detta norma prevede che il Giudice di Pace è competente: per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 5.000,00, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 20.000,00. È inoltre competente qualunque ne sia il valore: per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case; per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. Giova precisare comunque che la competenza del Giudice di Pace per le controversie aventi ad oggetto beni mobili sono relative esclusivamente alla fase di cognizione e non di esecuzione, cautelari e di locazione che sono di competenza esclusiva del Tribunale (leggi anche "Il giudizio del giudice di pace secondo equità").

La competenza in sede penale

Le competenze del Giudice di Pace in sede penale sono definite dal D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 recante "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468". Nel corso del procedimento penale il Giudice di Pace deve perseguire, per quanto possibile, ogni tentativo di conciliazione tra le parti. Per quel che riguarda la competenza per territorio il Giudice di Pace competente è quello del luogo in cui il reato è stato commesso (rimane comunque ferma la competenza del Tribunale dei minorenni). Per materia invece la competenza è indicata nell'art. 4 del D.lgs 274/2000 il quale prevede che siano di competenza del G.d.P. taluni reati, soprattutto di microcriminalità, come le percosse, i delitti contro l'onore, taluni delitti contro il patrimonio ecc. In caso di condanna il giudice di pace non applica pene detentive, ma solo pene pecuniarie. Nei casi di particolare gravità, può applicare la pena della permanenza domiciliare o laddove l'imputato lo richieda, la pena del lavoro di pubblica utilità.

La riforma

Nella legge 28 aprile 2016, n. 57 recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace" si legge all'art. 2 che il Governo debba attenersi ai seguenti principi: "superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell'ufficio del giudice di pace, salvo quanto previsto dal comma 5; prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente di ciascun ufficio del giudice di pace". Per quanto riguarda la figura del magistrato onorario requirente, invece, "prevedere che il magistrato requirente onorario sia inserito in un'articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari», costituita presso l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei vice procuratori onorari e li ripartisca tra le procure della Repubblica, tenendo conto anche della pianta organica dei magistrati professionali". Cambiano anche i requisiti di accesso, anche per quanto riguarda l'età: non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni (per una più completa disamina del contenuto della riforma si rimanda a "Giudici di pace, la riforma è legge").

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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