Per il GdP di Macerata il potere di intervento in luogo della compagnia tenuta al risarcimento è legittimo se c'è mandato di rappresentanza

di Valeria Zeppilli - La Compagnia di assicurazione tenuta al risarcimento dei danni diretti per un sinistro dà mandato irrevocabile di rappresentanza in causa alla Compagnia del responsabile? Quest'ultima è pienamente legittimata all'intervento volontario in giudizio.

Lo ha chiarito recentemente il Giudice di pace di Macerata che, con sentenza numero 17/2017 (qui sotto allegata), ha affermato che in simili casi il potere di intervento trova fondamento nell'articolo 1268 del codice civile.

È tale norma infatti quella che, disciplinando la delegazione di pagamento, regola la materia e delinea l'interesse alla causa da parte della Compagnia che sarà tenuta al futuro pagamento.

Nel caso di specie, la domanda era stata proposta dai soggetti che lamentavano il diritto al risarcimento nei confronti della propria assicurazione, che però era rimasta contumace. Avendo visto comparire in giudizio e difendersi, invece, l'altra Compagnia, avevano sollevato un'eccezione di carenza di legittimazione all'intervento la quale però, in presenza di un mandato irrevocabile e alla luce di quanto sopra visto, è stata disattesa.

L'assicurazione convenuta, nel difendersi, aveva offerto banco judicis una somma ritenuta dalla successiva CTU congrua e satisfattiva: il Giudice di pace, quindi, ha rigettato la domanda attorea, ponendo definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'attrice.

Le spese, invece, sono state compensate interamente tra le parti, ma sulla base di un'inesatta considerazione.

Prima dell'introduzione della causa, infatti, la Compagnia di assicurazione aveva inviato ai danneggiati un assegno di pari importo di quello poi offerto banco judicis, anche in quel caso rifiutato in quanto ritenuto erroneamente incongruo. Per il giudicante, inspiegabilmente tale offerta ante causam deve ritenersi irrituale in quanto fatta in violazione degli articoli 1208 e 1220 del codice civile e, sulla base di questa non condivisibile posizione, ha "salvato" gli attori dal pagamento delle spese di lite sostenute dalla Compagnia.

Giudice di pace di Macerata testo sentenza numero 17/2017
Valeria Zeppilli

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