Tale concetto è stato affermato dalla prima sezione della Suprema Corte di Cassazione che con la pronuncia n. 52181 del 7 dicembre 2016 (qui sotto allegata), ha ribadito con maggior vigore, un punto fermo per ciò che riguarda la sospensione della pena detentiva nei reati che coinvolgono l'ambito familiare.
Difatti nei richiamati reati ed in particolare quelli di cui all'art. 572 comma 2 del codice penale, tale protezione viene assicurata con maggior fermezza.
In virtù di ciò il citato organo giudicante ha sottolineato "che la condanna per il reato previsto dall'art. 572, comma 2, cod. pen. costituisce causa ostativa alla sospensione dell'ordine di esecuzione,(anche se in presenza della abrogazione di detta norma ad opera dell'art.1, comma 1 bis, del d.l. 14 agosto n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n.119) attesa la natura "mobile" del rinvio contenuto nell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. all'art. 572, comma 2, cod. proc. pen. e la continuità normativa tra l'ipotesi formalmente abrogata e l'analoga previsione di cui all'art. 570, comma primo - 61, comma primo, n.11-quinquies, cod. pen.".
Con il cennato intervento giurisprudenziale si è voluto affermare come il reato di cui si discute, è punito, con maggior rigore, rendendo non possibile la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva in virtù dell'ambito dove esso si è consumato.
Ratio della sentenza è appunto quello di tutelare un bene giuridico cosi delicato in quanto coinvolge l'intera compagine sociale che nella famiglia vede la propria forma di aggregazione sociale.
Cassazione, sentenza n. 52181/2016