Una raffinata pronuncia collegiale del Tribunale di Reggio Emilia in tema di successione a titolo particolare nel rapporto controverso (affitto d'azienda)

di Paolo M. Storani - LIA Law In Action sottopone ai suoi visitatori un'ordinanza significativa resa dal Collegio del Tribunale Civile di Reggio Emilia, frutto della felice penna di Gianluigi Morlini.

Per prima cosa è utile porre in risalto l'importanza della collegialità che una riforma del 1997 voluta dal Ministro Flick ha fortemente ridimensionato per un magro risparmio di tempo.

In realtà, la collegialità contribuiva a formare la professionalità del giovane magistrato abituandosi al confronto critico dei saperi.

E poi va affrontata la questione dell'interpretazione.

Sino a dove può spingersi l'attività dell'ermeneutica delle norme senza sconfinare nella creazione della regola giuridica?

Il Collegio della Città del Tricolore offre un esempio di corretta interpretazione... squadernante: il principio qui applicato è insito nel sistema e deve essere solo enucleato. L'Estensore armonizza istituti di diritto sostanziale con i corrispondenti profili strumentali - processuali. Aiuta tenere a mente il monito di Max Weber che, stigmatizzando il narcisismo (l'inclinazione al beau geste al solo fine di stupire) in chi esercita professioni intellettuali, definisce l'interpretazione del giurista rigoroso quale dedizione al proprio oggetto. Altrimenti, più che giuristi, corriamo il rischio di trasformarci in semplici "periti del diritto", in specialisti tecnocrati che non hanno più il senso del sistema complessivo in cui operano.

Tribunale di Reggio Emilia (Pres. Rosaria Savastano, Est. Gianluigi Morlini); ordinanza collegiale 10 febbraio 2014; ...S.p.A. (avv. ...) c. ...S.r.l. (avv. ...).

Assegnazione somme in sede di pignoramento presso terzi - affitto di azienda e conseguente successione a titolo particolare nel rapporto - facoltà per il creditore di precettare anche il cessionario affittante - sussiste.

Artt. 2112 e 2909 c.c.; 111 e 477 c.p.c.

Ottenuta l'assegnazione di una somma in sede di pignoramento presso terzi, il creditore può precettare non soltanto il debitor debitoris, ma anche il suo avente causa a titolo particolare (nel caso di specie, affittuario d'azienda).

Tribunale di Reggio Emilia

in composizione collegiale

composto da

Dott.ssa Rosaria Savastano, Pres.

Dott.ssa Luisa Poppi, Giud.

Dott. Gianluigi Morlini, Rel. est.

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 6 febbraio 2014, nella causa iscritta al n. .../2013 R.G.

promossa da

... S.p.A....

contro

...S.r.l., già ...S.p.A...

rilevato che è pacifico tra le parti ed è comunque provato per tabulas, che:

  • in sede di pignoramento presso terzi, il Tribunale ha assegnato al creditore ... s.p.a., ora ...s.r.l., il quinto dello stipendio che il terzo ...s.c, debitor debitoris, doveva al debitore principale Roberto ..., dipendente della Cooperativa, a titolo di stipendio e di TFR;
  • ...s.c. ha successivamente affittato il ramo d'azienda a ... s.p.a.;
  • il creditore ...ha notificato atto di precetto sia a ..., sia a ..., per ottenere il pagamento delle somme dovute sulla base del provvedimento di assegnazione che aveva definito il procedimento di pignoramento presso terzi;
  • avverso il precetto ha proposito opposizione ..., chiedendo la sospensione del titolo esecutivo ex art. 615 c.p.c.;
  • il Giudice dell'opposizione a precetto ha rigettato l'istanza di sospensione, e tale decisione è gravata da ...con il presente reclamo al Collegio;

- ritenuto che, con riferimento al merito della questione, l'attuale reclamante argomenta che l'affittuario non può ritenersi obbligato a rispondere dei debiti dell'affittante, tanto più che di tali debiti nemmeno aveva contezza al momento della stipula del contratto di affitto e che neppure è stata effettuata la notifica del titolo esecutivo ex art. 479 comma 2 c.p.c.

Per tali motivi, chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

Resiste parte reclamata;

- considerato che, tanto premesso, la domanda del reclamante non è accoglibile.

Va infatti in proposito osservato che, ai sensi dell'art. 2112 commi 1, 2 e 4 c.c., in caso di affitto d'azienda, l'affittuario (id est ...) diviene coobbligato solidale con l'affittante per l'adempimento degli obblighi retributivi, indipendentemente da ogni questione in ordine alla conoscenza di tali obblighi; e che, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento giurisdizionale fa stato anche nei confronti degli aventi causa a titolo particolare.

Ciò posto, deve ritenersi che l'affittuario ...sia tenuto tanto agli obblighi retributivi verso il ..., quanto al rispetto della pronuncia giurisdizionale conclusiva del procedimento di pignoramento presso terzi resa nei confronti del suo dante causa, senza che sia necessario per il creditore munirsi di un nuovo titolo esecutivo nei confronti della stessa ...

Infatti, così come opinato nell'ordinanza qui reclamata, sarebbe irrazionale costringere il creditore a munirsi di un nuovo titolo esecutivo ogni qual volta il debitore ceda il debito, a pena di sostanziale svuotamento del significato di titolo esecutivo stesso e della vanificazione delle esigenze di tutela delle ragioni creditorie.

Deve infatti in proposito osservarsi che un'operazione quale l'affitto d'azienda, quantomeno in linea teorica, ben può diminuire la capacità patrimoniale dell'affittante a favore di quella dell'affittuario; e che pertanto, il creditore dell'affittante, pur se munito di titolo esecutivo, ben potrebbe avere pregiudizio dalla stipula del contratto, laddove il titolo esecutivo stesso non valesse anche contro l'affittuario.

D'altronde, se è vero che il principio per il quale il successore del debitore è tenuto all'osservanza del titolo esecutivo formatosi nei confronti del suo dante causa, è espressamente sancito dall'articolo 477 c.p.c. in materia di successione universale; è altrettanto vero che, come già evidenziato nell'ordinanza qui gravata, la disposizione in parola esprime un principio generale, di talché "anche se nella norma si fa riferimento alla successione a titolo universale, si può ritenere che in essa può essere ricompresa anche la successione a titolo particolare, a condizione che si tratti di successione nel medesimo obbligo o in un obbligo dipendente da quello che esisteva verso il dante causa" (così, testualmente, Cass. n. 73/23003, richiamata anche dalla difesa di parte reclamata).

Così è, ad avviso del Collegio, nel caso che qui occupa, posto che l'affittuario ...è subentrato nell'obbligo retributivo verso il dipendente ..., e cioè nel medesimo obbligo del suo dante causa a titolo particolare, id est l'originario debitore ...

Consegue, in conclusione sul punto, che il titolo esecutivo ottenuto da ...nei confronti di ..., è utilizzabile anche nei confronti di ..., successore a titolo particolare nel rapporto debitorio;

- osservato che, quanto poi al fatto che occorra o meno, da parte del creditore, notificare a ... s.p.a., non solo il precetto, ma anche il titolo, ai sensi dell'art. 479 comma 2 c.p.c., trattasi all'evidenza di questione che attiene alla materia dell'opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., non già alla materia dell'opposizione all'esecuzione.

Pertanto, atteso che in materia di opposizione agli atti non è prevista la sospensione del titolo esecutivo, ciò che è invece oggetto del presente reclamo, il rilievo, anche laddove fosse ritenuto fondato, non è idoneo a supportare la domanda di accoglimento del reclamo;

- evidenziato che, in ragione di tali motivi, il reclamo va rigettato.

La complessità e la novità della questione, sulla quale non si rinvengono precedenti editi, integra i motivi di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

visto l'art. 669 terdecies c.p.c.,

- rigetta il reclamo;

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite

Così deciso nella Camera di Consiglio del 10/2/2014.

Reggio Emilia, 10 febbraio 2014

Il Presidente

Il Giudice estensore

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