Le modifiche apportate dalla l. n. 230/2016, in vigore dal 3 gennaio scorso, in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici

di Carmela Mancino - Il codice della navigazione, approvato con r.d. del 30 marzo 1942 n. 237, rappresenta la fonte principale del diritto della navigazione. Le norme, in esso contenute, trovano applicazione "in materia di navigazione marittima, interna ed aerea". 

Nel corso degli anni, il corpus normativo suddétto, è stato oggetto di specifiche modifiche finalizzate a garantire una maggiore organicità della disciplina. Una prima riforma, avvenuta attraverso i decreti legislativi 96/2005 e 151/2006
(attuativi della delega prevista dalla legge 265/2004), ha revisionato la parte aeronautica del codice della navigazione ispirandosi alle indicazioni, dettate illo tempore, dalla Comunità Europea.

Le innovazioni della legge 230/2016

Aggiornamenti più recenti, sono stati introdotti dalla giovanissima legge 230/2016, pubblicata in G.U. il 19 dicembre 2016 ed in vigore a partire dal 3 gennaio 2017. Il testo, composto da tre articoli, reca significative "modifiche in materia di

responsabilità dei piloti dei porti". Nello specifico, viene abrogato l'art. 89 del C.d.N. mentre vengono sostituiti
gli artt. 93 e 94 C.d.N.

Ai sensi del nuovo art.93 C.d.N., il pilota è considerato "responsabile per i danni cagionati da atti da esso compiuti o fatti da esso determinati durante il pilotaggio quando venga provato che l'evento dannoso occorso alla nave, a persone o a cose deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota medesimo per la determinazione della rotta" ; tuttavia la responsabilità di quest'ultimo, resta "limitata all'importo complessivo di euro un milione per ciascun evento, indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi, ferma restando la responsabilità dell'armatore secondo i principi dell'ordinamento.

Il limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui sia accertata la responsabilità del pilota per dolo o colpa grave."
Infine, l'ultimo ma, non meno importante, elemento di novità è costituito dall'introduzione dell'assicurazione obbligatoria

per il pilota. Difatti egli, in linea con quanto stabilito dal nuovo art.94, è tenuto a stipulare "con un'idonea impresa di assicurazione un contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggio, secondo la disciplina prevista nell'articolo 93 e con massimale pari al limite di responsabilità stabilito al secondo comma del medesimo articolo 93. Una copia del contratto di assicurazione di cui al primo comma è depositata dal pilota nella sede della corporazione dei piloti presso la quale presta servizio. L'autorità marittima, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 88, accerta la validità e l'idoneità del contratto medesimo. La mancanza, l'invalidità o l'insufficienza della copertura assicurativa ai sensi del primo comma preclude l'esercizio o la prosecuzione dell'attività di pilotaggio».
cmancino.93@gmail.com


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