Nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 6805/2016

Avv. Francesco Pandolfi - Il Tribunale condanna Tizio alla pena di euro 1000,00 di ammenda siccome custodisce una pistola ed un fucile di sua proprietà, legittimamente detenuti, in un ripostiglio della sua abitazione accessibile a tutti.

La Cassazione però non è d'accordo (sentenza n. 6805/2016 qui sotto allegata) ed annulla la sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Il problema

Per capire come e perché il Tribunale arriva a maturare la sua convinzione (alla fine ribaltata), facciamo un passo indietro nella storia.

Dando valore alle dichiarazioni testimoniali degli operatori di polizia, della moglie del prevenuto e dello stesso imputato, il Tribunale accerta che questi:

1) detiene una pistola cal. 9x21 ed un fucile cal. 22 nel ripostiglio di casa, al momento dell'accesso degli operatori trovato aperto o comunque accessibile direttamente;

2) che la pistola è conservata in una apposita custodia munita di combinazione,

3) che il fucile con quattro caricatori è invece conservato in una custodia di stoffa rigida, infine

4) che le armi si trovano su uno scaffale del ripostiglio ad altezza d'uomo.

Il Tribunale inoltre ritiene non provata adeguatamente la circostanza che la custodia della pistola è o meno con la combinazione inserita, viste le testimonianze degli operatori, nessuno dei quali afferma con certezza di ricordare.

Conclude quindi nel senso della:

5) insussistenza della condotta contestata in relazione alla custodia della pistola e della

6) colpevolezza, viceversa, dell'imputato per la insufficiente custodia del fucile, tenuto conto che lo stanzino ove le armi sono riposte è comunque aperto (Tizio convive con figli minori).

Cosa dice la Cassazione

In relazione alla custodia della pistola il tribunale ha valorizzato a vantaggio del reo le incertezze delle testimonianze rese dagli operatori, i quali hanno correttamente dato atto che la pistola è custodita in una teca con combinazione, sul cui inserimento o meno non sono in grado di riferire con certezza.

Rimane il problema del fucile. Cioè valutare se la custodia nel ripostiglio di casa non chiuso a chiave, depositato su uno scaffale ad altezza d'uomo un fucile munito di caricatore ma senza inserimento di proiettili, è o non è pericolo per due ragazzi in casa.

Il ragionamento per la soluzione

La risposta da dare al problema si può trovare partendo dalla norma incriminatrice: "chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito....". Le persone del comma 1 sono quelle anche parzialmente incapaci, i tossicodipendenti, le persone imperite nel maneggio delle armi.

In sostanza si parla di un reato di mera condotta e di pericolo.

Questo congegno giuridico funziona così: il reato si perfeziona per il solo fatto che l'agente non adotta le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, indipendentemente dal fatto che i minori possano arrivare al possesso dell'arma o delle munizioni.

Quindi, per avere il "pericolo", bisogna che la situazione accertata sia realmente "pericolosa" (si perdoni l'apparente bisticcio di parole).

In pratica

La conseguenza è che non è sufficiente, per la sussistenza del reato, la semplice omissione delle cautele commisurate alla diligenza dell'uomo medio, ma occorre che le cautele siano proporzionate al pericolo che la norma intende scongiurare, per come si presenta nel caso concreto e in riferimento ai soggetti che entrano nella vicenda.

Nel caso trattato dalla Cassazione la custodia del fucile nel ripostiglio di casa, in posizione di non facile apprensione per i figli dell'imputato (e' la norma incriminatrice che indica l'avverbio "agevolmente" riferito alla possibile apprensione), non è un pericolo reale, tenuto conto del fatto che l'imputato ha avuto cura di custodire il relativo munizionamento in cassaforte, cosa questa che fa pensare ad un'attenzione messa in atto per evitare situazioni di possibile pericolo per i due minori.

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Cassazione, sentenza n. 6805/2016
Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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