Al riguardo è sufficiente richiamare, come ha giustamente fatto la ricorrente, l'art. 35 del R.D. 680/1938, il quale dispone che “ai fini del servizio utile e dell'età per il diritto a pensione la frazione superiore a mesi sei si arrotonda ad un anno”. Disposizione di identico tenore è dettata nell'art. 40 del d.P.R. 1092/1973, per le pensioni del personale dipendente dalle Amministrazioni statali. La concreta applicazione di tali disposizioni va operata tenendo conto del complessivo servizio utile a pensione, quale calcolato dopo la ricostruzione complessiva dei servizi effettivi ed utili, ma non sulle singole frazioni di servizio computabili. Laddove il legislatore ha voluto escludere l'applicazione di questo criterio di calcolo, lo ha fatto espressamente, così come nel comma 3 del soprarichiamato art. 40. Dove non c'è tale limite è intuitivo che gli arrotondamenti si operano sul dato definitivo e non su quello parziale. In Laprevidenza.it
Corte dei Conti Toscana, Sentenza 25 febbraio 2005 n° 74
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