Per la Cassazione l'indennità, aggiuntiva alle spese di viaggio, spetta solo se la visita fiscale è richiesta dal datore di lavoro privato e non dalla P.A.

di Lucia Izzo - Non va corrisposta alcuna indennità a carico dell'ASL per gli spostamenti effettuati dal medico fiscale con la propria auto e richiesti dall'amministrazione: al dottore spetta il solo rimborso per le spese di viaggio sostenute al fine di effettuare le visite fiscali domiciliari richieste da un datore di lavoro pubblico. Lo ha disposto la Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 20808/2016 (qui sotto allegata).


La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda del medico chirurgo che, avendo prestato servizio presso la ASL e avendo svolto visite fiscali domiciliari, aveva chiesto la corresponsione dell'indennità per uso del mezzo proprio.


Nel caso di specie l'ASL aveva erogato alla ricorrente il rimborso spese di benzina di cui al d.P.R. n. 484/1996, art. 14 lett. e), primo comma, ma non le aveva corrisposto l'indennità contemplata dal secondo comma della stessa disposizione. Tuttavia, evidenzia il Collegio, tali corrispettivi fanno espresso riferimento alle sole "visite fiscali a carico del datore di lavoro richiedente: presupposto dell'erogazione dell'indennità di cui al secondo comma, quindi, è che la visita fiscale sia eseguita a seguito di richiesta di un datore di lavoro privato tenuto al pagamento di un corrispettivo.


Come già la stessa Corte ha avuto modo di esprimersi (sentenza n. 17019/2006), il compenso in questione non può essere erogato per gli accertamenti medico-legali richiesti dalla pubblica amministrazione, perchè il citato art. 14 lo subordina alla duplice condizione dell'incidenza del corrispondete onere a carico del datore di lavoro richiedente e della ricezione del correlativo importo da parte dell'Azienda.


Nel periodo contemplato dalla causa, dal 2003 al 2006, non esistendo stanziamenti di fondi delle pubbliche amministrazioni per il pagamento degli oneri in argomento, non potevano neppure essere erogati ai medici convenzionati i corrispettivi di cui si discute (aggiuntivi rispetto al rimborso delle spese di viaggio), non potendo i costi per visite fiscali richieste dal datore di lavoro pubblico gravare sui bilanci delle ASL. Il ricorso del medico va dunque respinto.


Cass., sezione lavoro, sent. n. 20808/2016

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: