La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 2913/2005), partendo dal fatto che per alcune patologie, che possono manifestarsi a grande distanza dalla cessazione della lavorazione morbigena, non vi è periodo massimo di indennizzabilità, ha stabilito che "identico è il regime per l'asbestosi (già nominata, per le eventuali conseguenze neoplastiche, nella voce 56 della tabella 4) e la silicosi, separatamente disciplinate negli artt. 140 ss. t.u. 1124, parzialmente modificati dalla l. 780/1975". I Giudici di Piazza Cavour hanno poi precisato che "ciò non significa che la revisione della rendita possa essere chiesta in qualsiasi tempo, indefinitivamente. Tale possibilità va contemperata con l'opposto principio di stabilizzazione dei postumi, per il quale si presume che dopo un certo tempo gli esiti dell'infortunio sul lavoro
o della malattia professionale siano stabilizzati. Infine, la Corte ha stabilito che "per la silicosi e asbestosi espressamente l'art. 146, comma 5, d.P.R. 1124/1965 dispone che le revisioni possono essere richieste o disposte anche oltre il termine di quindici anni previsto dall'art. 137 per le malattie professionali, così sancendo il principio che non esiste termine per il consolidamento di tali specifiche malattie professionali. L'art. 13, comma 4, ultima parte, d.lgs. 38/2000 ha esteso tale regime anche alle malattie neoplastiche, quelle infettive e parassitarie".
Leggi la motivazione della sentenza

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: