Il richiamato art. 7 della l. 17 aprile 1985, n. 141 ( recante: Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti), a sua volta prevedeva - per il personale inquadrato nei livelli retributivi a norma degli artt. 4, 46, 101 e 140 della legge n. 312 del 1980, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica della predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della anzianità pregressa a norma dell'art. 152 della legge medesima - la riliquidazione del trattamento pensionistico “……con decorrenza economica dal 1° gennaio 1986, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.”. Il pure richiamato art. 1 della l. 23 dicembre 1986, n. 942 ( che reca integrazioni all'art. 7 della legge n. 141/1985 ), dopo aver stabilito, al comma 1, che “Le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, si estendono a tutto il personale civile e militare dello Stato, compreso quello delle aziende autonome, inquadrato nei livelli retributivi….”, dispone espressamente, al comma 4, che “I benefici previsti dal presente articolo assorbono gli aumenti conseguiti in precedenza sulla voce pensione….”. in Laprevidenza.it
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