Ritiene questo Giudice che il ricorso sia infondato e che pertanto debba essere respinto. Trattasi di questione ampiamente approfondita nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che in ripetute occasioni ha correttamente evidenziato che l' espressione “profugo per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate”, di cui alla legge n. 336/1970, si applichi esclusivamente a coloro che “sono rimasti coinvolti in modo diretto e immediato negli effetti del Trattato di Pace ed alle categorie che ad essi hanno ottenuto una specifica equiparazione con apposite leggi, ma non a tutti i profughi indistintamente, come agli italiani costretti a stabilirsi in Italia a seguito di eventi provocati non direttamente dalla guerra o dal trattato di pace” (Cass. 15.2.1985 n. 1321). in Laprevidenza.it
Corte dei Conti Toscana, Sentenza 25 febbraio 2005 n° 75
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Legge elettorale. Personale, eguale, libero e segreto: che cosa resta del nostro voto
- Fine vita: la Consulta legittima la disciplina
- Errore del notaio: se lo scopri dopo quindici anni perdi la casa e nessuno paga il danno
- Associazioni professionali: quando è dovuta l'IRAP
- Fuga dopo incidente stradale: niente riduzione sospensione patente




