Il giudice di merito può compensare in tutto in parte le spese di c.t.u. che rientrano fra i costi del processo regolabili

di Lucia Izzo - Poichè le spese per la consulenza tecnica d'ufficio rientrano fra tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli articoli 91 e 92 c.p.c., il giudice di merito che statuisca su di esse, compensandole in tutto o in parte separatamente dal resto, adotta null'altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa.


È questo il principio di diritto precisato dalla Corte di Cassazione, sezione sesta civile, nella sentenza n. 17739/2016 (qui sotto allegata) pronunciandosi su una questione riguardante la compensazione delle spese di c.t.u. 


I ricorrenti incidentali deducono che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto legittima la compensazione delle spese di c.t.u. fra tutte le parti in misura di un terzo per ciascuna: tale decisione è ritenuta violare il consolidato principio in base al quale la parte interamente vittoriosa non deve sopportare le spese di causa neppure parzialmente, sia in quanto, sotto il profilo del vizio motivazionale, essa non considera che la consulenza tecnica per sua stessa natura è utilizzata per accertare questioni d'interesse comune alle parti.


Tuttavia, evidenziano gli Ermellini, la giurisprudenza di Cassazione ha visto contrapporsi due contrastanti orientamenti.

Il primo indirizzo afferma che viola l'articolo 91 c.p.c., la disposizione del giudice che pone parzialmente a carico della parte totalmente vittoriosa il compenso liquidato a favore del consulente tecnico d'ufficio, perchè neppure in parte essa deve sopportare le spese di causa, nè rileva che siano state compensate tra le parti le spese giudiziali (Cass. nn. 6301/07 e 14925/10).


Nel medesimo senso si è anche affermato che disposta la compensazione, per giusti motivi, delle spese giudiziali, il giudice del merito non può disporre la ripartizione per quote uguali, tra la parte totalmente vittoriosa e quella soccombente, delle spese liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio, perchè tale statuizione, ponendo una parte delle predette spese a carico della parte totalmente vittoriosa, viola il principio dell'articolo 91 c.p.c., che esclude la possibilità di condanna di questa parte al pagamento, anche parziale, delle spese di causa (Cass. nn. 6432/02, 3237/00 e 6228/92).


In senso opposto, invece, si è detto che compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anzichè mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti (Cass. n. 1023/13).


Quindi, il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di c.t.u. fraparte soccombente e parte totalmente vittoriosa, senza con ciò violare il divieto di condanna di quest'ultima alle spese (articolo 91 c.p.c.), dato che la compensazione delle spese processuali è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò, spiegano i giudici, tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti (Cass. nn. 17953/05, 21701/06 e 2858/99).


La Sesta sezione sceglie, dunque, di aderire a questo secondo indirizzo, ritenendo senz'altro corretta l'equiparazione delle spese di c.t.u. a tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli articoli 91 e 92 c.p.c.. Il principio di soccombenza copre, nei limiti della prima parte dell'articolo 91 c.p.c., comma 1, tanto le spese interne quanto quelle esterne al rapporto di patrocinio.


Ciò che, invece, non appare condivisibile, concludono i giudici, è che la compensazione (s'intende, interna) delle spese di c.t.u. esponga la parte interamente vittoriosa ad un inammissibile pagamento delle spese processuali, in violazione dell'opposto principio (non revocato in discussione) elaborato dalla giurisprudenza.


Cass., VI sez. civ., sent. 17739/2016

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