di Valeria Zeppilli - Molte volte, quando si decide di mettere su famiglia, si fanno delle scelte importanti che incidono anche sulla carriera professionale dei coniugi.
Spesso accade che tali scelte sono influenzate dalla volontà che almeno un componente della coppia (generalmente la donna) abbia tempo sufficiente da dedicare alla famiglia.
Se poi, però, la coppia "scoppia" non è più possibile appigliarsi alle potenziali attitudini lavorative dell'altro per sollevarsi dall'obbligo di corrispondere all'ex l'assegno di mantenimento o per affievolire l'incidenza di questo sulle proprie finanze.
Non lascia alcun dubbio in tal senso l'ordinanza numero 18542 depositata il 21 settembre 2016 dalla sesta sezione civile della Corte di cassazione (qui sotto allegata).
Nel caso di specie, proprio per ragioni di carattere familiare, una donna aveva preferito con l'appoggio del marito l'attività di ricerca, meno redditizia ma anche meno impegnativa, a quella di commercialista, di certo più remunerativa ma anche più impegnativa.
Più nel dettaglio, nel corso del processo era emerso in maniera inconfutabile che l'impiego delle capacità lavorative dell'ex moglie era stato oggetto di una scelta condivisa e volta a limitare il tempo dedicato al lavoro per non sottrarre tempo alla vita familiare, in assenza di un'impellente necessità di ulteriori redditi.
Per la Cassazione, come già correttamente valutato dal giudice del merito, stante tale circostanza la determinazione dell'assegno di mantenimento non può che basarsi sull'effettiva differenza di redditi tra i coniugi, mentre non assume alcuna rilevanza l'abilitazione professionale della donna.
Peraltro, è evidente la difficoltà di iniziare a intraprendere la libera professione, nonostante il titolo, all'età e nelle condizioni della ricercatrice.
L'uomo, insomma, non può appigliarsi a scelte del passato e a potenziali attitudini professionali: il pagamento di un assegno mensile di mantenimento di 750 euro in favore della donna è giustificato.
Corte di cassazione testo ordinanza numero 18542/2016• Foto: 123rf.com