di Marina Crisafi - Se l'indirizzo è errato la mediazione è da rifare. È compito del mediatore, in base alla legge, assicurare che la domanda e la data del primo incontro siano comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo a garantirne la ricezione. Per cui, se la comunicazione dell'invito non è adeguata, come nel caso in cui è sbagliato l'indirizzo del destinatario, la procedura di mediazione è da ritenersi non correttamente avviata e va rinnovata. A disporlo è il Tribunale di Trapani (giudice Lo Bianco), con una interessante e recente ordinanza (qui sotto allegata), concludendo per la rinnovazione di una procedura di mediazione non correttamente avviata.
Nella vicenda, il giudice, rilevando in udienza l'esito negativo della mediazione demandata, evidenziava che lo stesso era dipeso dall'erronea indicazione del domicilio di una delle parti che non avendo ricevuto adeguatamente l'invito era stata impedita nel partecipare all'incontro.
Ciò per il giudice costituisce una palese violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 28/2010, il quale stabilisce che "la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione". Ad essere disatteso, quindi, è un compito cardine del mediatore che è quello di individuare le parti del procedimento giudiziale, verificandone la puntuale e tempestiva convocazione onde consentire il corretto avvio del procedimento.
La condotta dell'organismo di mediazione che, nel caso di specie, non ha usato un sistema di comunicazione adeguato al fine di raggiungere la parte interessata (la quale era dunque contumace), definendo così la procedura, "non può ridondare in danno della parte attrice, ben avendo potuto il mediatore verificare delle parti e del loro domicilio".
Per cui, rilevato il vizio nell'instaurazione del procedimento, il giudice siciliano ha assegnato un nuovo termine di 15 giorni per adire l'organismo e tentare la conciliazione.
Trib. Trapani, ordinanza 13.7.2016• Foto: 123rf.com